Gazzetta ufficiale: Pubblicato il Regolamento sulla gestione informatica di acquisti e gare

Gazzetta ufficiale: Pubblicato il Regolamento sulla gestione informatica di acquisti e gare. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 agosto 2021,n. 148 recante “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il Regolamento previsto dall’articolo 44, comma 1 del Codice dei contratti che così recita “1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nonché dell’Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.”, arriva con qualche anno di ritardo nella speranza che le linee guida previste all’articolo 2, comma 2 del decreto stesso sia pubblicate al più presto, altrimenti il decreto stesso diventa inapplicabile.

29 articoli suddivisi in 3 Capi

Il decreto che è costituito da 27 articoli è suddiviso nei seguenti 3 capi:

  • Capo I (artt. 1-11) – Principi generali
  • Capo II (artt. 12-28) – Gestione digitale delle procedure di acquisto e di negoziazione
  • Capo III (art. 29) – Disposizioni finali

Così come di sposto all’articolo 29 del decreto, il sistema entrerà compiutamente a regime dopo che tutte le stazioni appaltanti adegueranno i propri sistemi telematici entro sei mesi dall’adozione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto stesso ma non è dato da sapere cosa succederà a quelle stazioni appaltanti che, per carenza di uomini e di mezzi non riusciranno ad adeguare i propri sistemi. In verità il decreto è completato da un nutrito numero di note ma non abbiamo riscontrato nessuna nota relativa all’articolo 29

Le funzioni del nuovo sistema informatico

Con il nuovo sistema informatico sarà possibile:

  • accedere al sistema telematico ed avere attribuito un profilo,
  • gestire le deleghe per ogni procedura di affidamento,
  • comunicare e scambiare informazioni in modalità digitale,
  • gestire digitalmente e conservare la documentazione di gara,
  • presentare istanze di accesso agli atti di gara,
  • effettuare pagamenti telematici alle pubbliche amministrazioni.

Gestione digitale delle procedure di acquisto e di negoziazione

Di notevole importanza il Capo II sulla “Gestione digitale delle procedure di acquisto e di negoziazione” costituito dai seguenti articoli:

  • art. 12 – Acquisizione del codice identificativo della gara
  • art. 13 – Determina a contrarre
  • art. 14 – Redazione e pubblicazione del bando e degli atti di gara
  • art. 15 – Partecipazione alla procedura di gara
  • art. 16 – Commissione giudicatrice
  • art. 17 – Modalità telematica di svolgimento dell’attività della commissione giudicatrice
  • art. 18 – Sedute pubbliche
  • art. 19 – Apertura e verifica della documentazione amministrativa
  • art. 20 – Verifica dei requisiti di partecipazione
  • art. 21 – Apertura e valutazione delle offerte tecniche
  • art. 22 – Apertura e valutazione delle offerte economiche
  • art. 23 – Valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse
  • art. 24 – Formazione della graduatoria di gara
  • art. 25 – Aggiudicazione
  • art. 26 – Avvisi successivi all’aggiudicazione
  • art. 27 – Acquisizione del contratto
  • art. 28 – Migliori pratiche

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