La prescrizione dell’obbligo, posto nella legge di gara, di presentare offerta per tutti i lotti, è in contrasto con il Codice degli Appalti e con la ratio della suddivisione in lotti, che ha la funzione pro-concorrenziale di consentire una più ampia partecipazione, anche di imprese medio-piccole.
Lo ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 350 del 20 luglio 2022, inerente l’appalto per lavori di bonifica da amianto in un palazzetto dello Sport, bocciando il bando di gara che ipotizzava un bando unico per due progetti distinti, Uno riguardante l’esecuzione dei lavori per il rifacimento della copertura del palazzetto, l’altro per la rimozione della copertura in eternit nello stesso edificio.
In particolare gli operatori economici hanno contestano l’aggiudicazione dei due lotti a un solo operatore, in violazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) e limitando di fatto la concorrenza. La stazione appaltante si è difesa spiegando che l’appalto è stato suddiviso in due lotti in quanto il primo è finanziato sulla base di un Progetto di Sviluppo Territoriale, mentre il secondo lotto è finanziato da un fondo regionale destinato esclusivamente ai lavori di bonifica dell’amianto. Inoltre, l’affidamento congiunto dei due lotti era stato previsto per ottimizzare i tempi di realizzazione dell’opera, trattandosi di lavorazioni da effettuare sulla stessa parte dello stesso edificio.
Anac ha quindi ricordato quanto disposto dall’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che:
Inoltre ANAC ha richiamato la Direttiva 2014/24 E, per cui “Se l’appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un’offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire l’affidabilità dell’approvvigionamento; dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente”.
Per altro, su una questione analoga la stessa Autorità, con delibera n. 1338 del 20 dicembre 2017, ha stabilito che “la prescrizione dell’obbligo, posto nella legge di gara, di presentare offerta per tutti i lotti, è in contrasto quindi con la normativa di settore e con la ratio della suddivisione in lotti, che ha la funzione di consentire una più ampia partecipazione anche di imprese medio-piccole.
Di conseguenza, per ANAC le scelte operate dalla Stazione Appaltante sono in contrasto con la disciplina del settore, in quanto la ratio della suddivisione in lotti, ha la funzione di consentire una più ampia partecipazione anche di imprese medio-piccole e non di precluderla.
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