ANAC e Bandi di gara: I criteri territoriali alterano la concorrenza

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), con la  delibera n.1142 del 12 dicembre 2018 avente ad oggetto “Ater di Vicenza – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di nuova costruzione di n. 2 edifici per complessivi n. 18 alloggi in Comune di Schio, Via Tuzzi – Località Magrè; CIG 7628042B62. Importo totale a base d’asta: € 2.510.621,08” interviene ravvisando nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta così come definiti nella legge di gara, elementi caratterizzanti la conformazione soggettiva dei partecipanti non conformi alle previsioni di cui all’art. 95, del d.lgs. n. 50 del 2016, interpretato anche alla luce delle Linee Guida n.2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, in quanto suscettibili di determinare effetti distorsivi della concorrenza.

Per l’ANAC non risulta in alcun modo dimostrato che la prestazione resa da un componente delle maestranze impiegate nel cantiere possa rivelarsi più efficiente ed efficace, e dunque migliorativa sotto il profilo qualitativo, qualora il dipendente di cui trattasi sia diplomato, o addirittura laureato, ed abbia un’anzianità professionale particolarmente elevata svolta sempre presso l’operatore economico che presenta l’offerta. Nel caso in argomento, poi, gli atti di gara presentano un ulteriore contenuto contrario ai principi concorrenziali, attribuendo la Stazione Appaltante ulteriore punteggio agli operatori economici che siano in grado di dimostrare l’impiego di personale (maestranze e referente tecnico) proveniente dal territorio di riferimento.

Nella delibera è affermato che il bando e la connessa documentazione di gara, in uno con la scelta dei criteri in esso trasfusi, premiano illegittimamente aspetti soggettivi dei partecipanti, favorendo elementi della struttura soggettiva, a discapito dell’effettiva qualità dell’offerta in spregio ai basilari principi di par condicio e di concorrenza.

I criteri di valutazione di carattere soggettivo dell’offerta tecnica, così come definiti negli atti di gara, non appaiono idonei, nel caso di specie, ad evidenziare le caratteristiche migliorative della qualità della prestazione offerta.

L’ANAC si riferisce, in particolare, alle lettere f) e g) del paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara, intitolato “B Offerta tecnica”, ove sono descritti i sub-criteri, come di seguito specificato.

  • «f) Per il criterio 5 “Risorse Umane”»: 5a) Indicatore del numero dei dipendenti (maestranze) con anzianità professionale significativa; 5b) Indicatore del numero di dipendenti in possesso di diploma/laurea; 5c) Indicatore della vicinanza della manodopera; 5d) Professionalità del referente tecnico del concorrente.
  • «g) Per il criterio 6 “Organizzazione ed operatività”»: 6a) Percentuale inferiore di lavorazioni affidate in subappalto rispetto alla quota massima subappaltabile e percentuale di lavorazioni affidate in subappalto ad operatori economici con sede operativa entro 50 km dalla sede del cantiere; 6b) Percentuale di prestazioni “non constituenti subappalto” affidate ad operatori economici con sede operativa entro 50 km dalla sede del cantiere, calcolata in termini economici sul totale dei subcontratti che verranno affidati.

L’ANAC nella delibera in argomento ha rammentato che:

  • l’art. 95, c. 6, del Codice dei contratti prescrive che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo debbano essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;
  • in base al principio di separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione, declinazione del principio, più ampio, dell’apertura alla massima concorrenza, i criteri soggettivi possono costituire elementi di qualificazione dei concorrenti, ma non possono, invece, essere utilizzati per selezionare l’offerta, essendo allo scopo espressamente finalizzati i criteri di valutazione dell’offerta che devono essere, come detto, oggettivi;
  • i  requisiti  soggettivi  prescritti  da  una  stazione  appaltante  per individuare i concorrenti ammessi alle gare mirano a stabilire una soglia minima di affidabilità del potenziale aggiudicatario. Una volta riconosciuta l’astratta idoneità dei concorrenti, questi sono posti in una situazione di assoluta parità ed il contratto dev’essere affidato al soggetto che presenta l’offerta oggettivamente migliore, da valutare alla stregua di parametri oggettivi, attinenti al valore intrinseco dell’offerta presentata.

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