Annullamento bando: quando si può fare la proroga tecnica?

Annullamento bando: quando si può fare la proroga tecnica?Vale la proroga tecnica in caso di annullamento di un bando per la ricerca di un servizio ritenuto essenziale, come la raccolta dei rifiuti? Non correte troppo e non pensate che la risposta sia scontata. Analizziamo una importante sentenza del Consiglio di Stato che si è espressa su questa vicenda riguardante un gruppo di comuni della Toscana e una società impegnata ad effettuare il servizio di igiene urbana.

Rinuncia al diritto di opzione

Dopo aver firmato un contratto per la gestione del servizio di raccolta differenziata e di igiene urbana di alcuni comuni della Toscana, una società ha chiesto di non voler esercitare il diritto di opzione per ulteriori 24 mesi. I comuni interessati, così, bandivano una gara alla ricerca di un nuovo soggetto a cui affidare questi importanti servizi. Offerte che, però, non sono mai arrivate. Mentre la società che gestiva il servizio chiedeva di non voler più svolgere il servizio alle vecchie condizioni contrattuali, i comuni imponevano la proroga tecnica. Intanto veniva indetta una nuova gara.

Il Tar spiega il “sì” alla proroga

Già il Tar Toscana si era espresso sulla vicenda, spiegando che la proroga tecnica era legittima “poiché disposta in un momento in cui il contratto era ancora vigente ed è stata disposta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura concorsuale prontamente attivata dalla società committente”. Per la società che aveva fatto ricorso, però, era impossibile continuare il servizio per la non sostenibilità economica. E contestava la proroga “per violazione dei principi fondamentali (eurounitari e interni) in materia di procedure ad evidenza pubblica e contratti pubblici (in particolare quelli sul divieto di affidamenti diretti senza gara, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione trasparenza), per violazione del contratto d’appalto, per eccesso di potere, irragionevolezza, carenza dei presupposti e difetto di motivazione”.

Anche il Consiglio di Stato spiega il “sì” alla proroga

“La proroga tecnica – si legge nella sentenza – pertiene all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto, che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, sicché ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nel caso in esame, l’oggetto del contratto è quello del servizio attinente al ciclo dei rifiuti”. Il contratto prevede la proroga tecnica “qualora la procedura di gara per l’individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto d’appalto non sia ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all’esecuzione del servizio”. In questo caso l’appaltatore “è tenuto obbligatoriamente – trattandosi di servizio pubblico essenziale – a proseguire nell’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all’effettivo subentro del nuovo aggiudicatario”. Sempre nel D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), viene stabilito che l’appaltatore “è obbligato ad accettare le medesime condizioni del contratto originario e che non potrà pretendere indennizzi per l’uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione”.

Bando revocato per mancanza di offerte

La società che ha fatto ricorso si è appellata al fatto che una volta revocato il bando di gara a causa della carenza di offerte o comunque di offerte idonee, il contratto doveva essere considerato definitivamente scaduto e la stazione appaltante non avrebbe potuto più disporre la proroga tecnica fino alla decisione, successivamente assunta, di reinternalizzare il servizio, come invece è stato disposto. Ma per il Consiglio di Stato “il motivo non coglie nel segno”, perché la proroga “è stata disposta, con la finalità di non interrompere un servizio pubblico essenziale, in una fase in cui il contratto era ancora vigente e per il tempo necessario all’assolvimento degli adempimenti per la nuova gara che, in effetti, la stazione appaltante ha bandito senza indugio, pur senza ottenere il risultato di trovare un nuovo aggiudicatario del servizio, per ragioni che risultano tuttavia estranee alla legittimità degli atti amministrativi posti in essere”. Lo stesso vale quando la decisione di annullare un bando è fatta dalla stessa stazione appaltante.

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