Appalti, cantieri soggetti ai controlli sul pagamento delle ritenute. I cantieri sono soggetti ai controlli sul pagamento delle ritenute. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 1/E/2020 ha iniziato a fornire le prime risposte ai dubbi sui nuovi adempimenti introdotti dal Decreto Fiscale ( Legge 157/2019). In base al Decreto Fiscale, i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera e svolti presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all’impresa la copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Le imprese sono obbligate a rilasciare la copia al committente.La formulazione un po’ vaga della norma ha reso necessaria un’interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il dubbio che i cantieri potessero esclusi dai controlli è stato sollevato dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, incerti sulla portata dell’espressione “sedi di attività del committente”.L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione ampia, spiegando che sono incluse “la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente, destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale”.
Controlli sulle ritenute, chi è il committente
Il committente, spiegano le Entrate, non è solo chi affida per primo l’opera o il servizio. Anche gli appaltatori, i subappaltatori, i consorzi, i consorziati e le altre tipologie di soggetti che stipulano gli altri rapporti negoziali possono qualificarsi come committenti.
Per identificare i committenti che devono verificare il corretto versamento delle ritenute, il Decreto Fiscale rimanda all’elenco contenuto nel comma 1 dell’articolo 23 del Dpr 600/1973, contenente i soggetti che devono operare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente. Nell’elenco compaiono imprese, esercenti arti e professioni e condomìni. Tuttavia, spiega l’Agenzia delle Entrate nella circolare, deve ritenersi che i condomìni siano esclusi perché non detengono in qualunque forma beni strumentali e non possono esercitare alcuna attività d’impresa o attività professionale. Per le stesse ragioni, sono esclusi gli enti non commerciali, come ad esempio le associazioni, limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
La soglia dei 200mila euro è verificata solo nel rapporto tra committente originario e affidatario. Le altre condizioni – l’uso prevalente di manodopera, la sede dell’attività e l’utilizzo di beni strumentali – devono invece essere verificate da ogni committente nei confronti delle società cui affida gli incarichi.
Controlli sulle ritenute, quando c’è prevalente utilizzo di manodopera
Al fine di determinare la prevalenza dell’utilizzo di manodopera, occorre operare un rapporto, ponendo al numeratore la retribuzione lorda riferita ai percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato e al denominatore il prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti). La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.
Non vanno considerati i contratti d’opera, stipulati, ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, con esercenti arti e professioni e che prevedono l’utilizzo di lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione
Per rientrare nell’ambito di applicazione della normativa, l’opera deve essere realizzata con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibile. L’Agenzia delle Entrate ritiene che non debba essere considerato l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente né l’utilizzo di beni strumentali del committente non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate fissa un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2020, a favore di chi abbia commesso errori formali. Nel caso in cui gli appaltatori abbiano determinato ed effettuato correttamente i versamenti delle ritenute fiscali, ma non abbiano utilizzato deleghe distinte per ciascun committente, non saranno sanzionati i committenti chiamati a vigilare sui veramenti.
Nella loro attività di verifica, i committenti devono accertare che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata, che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano incongrue e che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione. Nel caso in cui emergano irregolarità, il committente è tenuto alla sospensione dei pagamenti.
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