Appalti sottosoglia, in quattro mosse l’Anac si adegua alle osservazioni della Commissione Ue

Le linee guida nelle materie oggetto del futuro regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici possono essere sottoposte a revisione solo per le parti necessarie a dare attuazione alla procedura d’ infrazione avviata dalla Commissione Ue nel 2018.

L’ Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato la nuova versione delle linee guida n. 4 , relative agli affidamenti sottosoglia, a seguito della loro revisione parziale, effettuata solo su alcuni punti, per dare attuazione alle osservazioni della Commissione Ue nella procedura d’ infrazione n. 2018/2273. L’ Anac non ha adeguato il testo delle linee guida alle novità introdotte dalla legge di conversione del Dl Sblocca-cantieri, in quanto il nuovo comma 27-octies dell’ articolo 216 del Dlgs 50/2016 (introdotto proprio dalla legge 55/2019) ha previsto che in materia di affidamenti sottosoglia (e in relazione anche ad altri profili attuativi del codice) ai soli fini dell’ archiviazione della procedura di infrazione, nelle more dell’ entrata in vigore del regolamento, l’ Anac fosse autorizzata a modificare le linee guida adottate. Rilevanza trasfrontaliera L’ Autorità ha adottato in tal senso la deliberazione n. 636 del 10 luglio, intervenendo solo su quattro punti, relativi agli elementi necessari per rendere le linee guida compatibili con le osservazioni della Commissione. La prima modifica riguarda il paragrafo 1.5 delle linee guida, con la previsione dell’ obbligo, per le stazioni appaltanti, di valutare se l’ appalto è di interesse transfrontaliero, dovendo applicare alcuni criteri desunti dalla giurisprudenza, che l’ Anac sintetizza come riferimenti per il processo di analisi. Qualora l’ affidamento, anche se sottosoglia, abbia rilevanza transfrontaliera, le amministrazioni devono pubblicizzarlo in modo adeguato. Opere di urbanizzazione Il secondo adeguamento riguarda la metodologia di calcolo del valore delle opere di urbanizzazione, per poter applicare la procedura semplificata prevista dall’ articolo 16, comma 2-bis del Dpr 380/2001. In base alla nuova previsione, le amministrazioni devono considerare il valore di tutte le opere di urbanizzazione da realizzarsi nell’ ambito di un intervento (es. un piano attuativo), indipendentemente dalal loro finalizzazione (primarie o secondarie): qualora tale valore sia inferiore alla soglia Ue per i lavori (5.548.000 euro), per le opere di urbanizzazione primaria strettamente connesse all’ intervento sarà applicabile la norma del testo unico sull’ edilizia, che consente la gestione diretta da parte del soggetto attuatore o titolare del titolo edilizio. Appalto in lotti La terza modifica alle linee guida chiarisce che, in relazione a un appalto suddiviso in lotti, nel quale il valore complessivo deriva dalla sommatoria dei valori dei singoli lotti, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l’ appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando il valore stimato al netto dell’ Iva del lotto sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1 milione per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’ opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. Offerte anormalmente basse La quarta modifica alle linee guida riguarda invece uno dei contenuti della lettera di invito per una gara con procedura semplificata e con il criterio del prezzo più basso per un appalto che non abbia rilevanza transfrontaliera: in tal caso, la stazione appaltante deve indicare l’ applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, alle condizioni previste dall’ articolo 97, comma 8 del Codice.

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