Appalto integrato e Rup esterno, le proposte Anci per il nuovo Codice Appalti

Ritorno all’appalto integrato e possibilità di nominare un responsabile unico del procedimento (Rup) esterno alla Stazione Appaltante. L’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) ha proposto al Governo di introdurre queste due misure nel decreto urgente per la modifica del Codice Appalti.In generale i Comuni hanno espresso un giudizio positivo sia sul disegno di legge delega approvato durante l’ultimo Consiglio dei Ministri, sia sul decreto urgente che dovrebbe essere presentato a breve.Mario Occhiuto, delegato Anci a Lavori pubblici e Urbanistica e sindaco di Cosenza ha sottolineato due punti che dovrebbero essere inseriti nel Codice Appalti con decretazione di urgenza. Uno è la reintroduzione dell’appalto integrato per la realizzazione di investimenti pubblici, per consentire alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto definitivo, “considerando il fatto che quest’ultimo definisce completamente l’opera e deve essere già munito dei pareri ed eventuali autorizzazioni richieste”.Il ritorno all’appalto integrato costituisce un vero e proprio pomo della discordia tra rappresentanti delle imprese, che ritengono possa ridurre i tempi di realizzazione delle opere, e il mondo delle professioni, fermo sulla necessità di mantenere la centralità della progettazione per garantire la qualità delle opere.L’altro punto proposto da Anci è l’introduzione di semplificazioni procedurali per i piccoli comuni, “soffocati da una pletora di adempimenti e regole che non hanno ragione d’essere in riferimento al valore degli appalti che gestiscono e alle ridotte risorse umane di cui dispongono”.“Penso per loro – ha affermato Occhiuto – alla possibilità di individuare il Rup anche tra dipendenti non di ruolo o professionisti esterni selezionati con procedure ad evidenza pubblica, o a procedure per il sottosoglia semplificate o a oneri di comunicazione semplificati per tempi e modalità”.L’attuale normativa sui contratti pubblici consente di affidare all’esterno solo le attività di supporto al RUP. Secondo le linee guida n. 3 dell’Anac, “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice (il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare). Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste.Positivo il giudizio dell’Associazione dei Comuni sul complesso delle misure di riforma.“Da quanto si apprende – ha comunicato Occhiuto – si tratterebbe di due provvedimenti che potrebbero contenere tutti i punti qualificanti delle proposte già avanzate da Anci assieme ad Ance: revisione dell’attuale struttura del Codice con chiara e potenziata attribuzione ad Anac di funzioni di vigilanza, collaborazione, controllo e deflazione del contenzioso a presidio della legalità ma nello stesso tempo affidare ad un’unica fonte regolamentare l’attuazione del Codice; semplificazione delle procedure di aggiudicazione con rivisitazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che ha creato non poche complicazioni agli operatori; progettazione semplificata (solo definitiva e non più esecutiva come già previsto dal Dpr 207/2010) per tutte le manutenzioni; eliminazione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori da parte delle imprese già in fase di gara e limitazione della responsabilità dei dipendenti pubblici che adottano provvedimenti di aggiudicazione in attuazione di pareri Anac o anche in presenza di indirizzi giurisprudenziali divergenti”.

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