Avvalimento, senza risorse garantisce l’ausiliaria

La mancata indicazione delle risorse puntuali in un avvalimento non legittima l’ esclusione se l’ oggetto del contratto è comunque determinabile.

Lo ha affermato il Consiglio di stato sezione quinta con la sentenza del 25 luglio 2019 n. 5257 interpretando la disciplina in materia di avvalimento. La sentenza descrive l’ avvalimento cosiddetto di garanzia come quello in cui l’ impresa ausiliaria mette a disposizione dell’ ausiliata la sua solidità economica e finanziaria, rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’ appalto, anche in caso di inadempimento. Si tratta di una forma che differisce dall’ avvalimento cosiddetto operativo concernente i requisiti di capacità tecnico-professionale, con impegno dell’ ausiliaria a mettere a disposizione dell’ ausiliata le risorse tecnico-organizzative indispensabili per l’ esecuzione del contratto di appalto. Riguardo l’ avvalimento di garanzia, il Consiglio di Stato ricorda che, avendo esso ad oggetto l’ impegno dell’ ausiliaria a garantire con proprie risorse economiche l’ impresa ausiliata, non è necessario che nel contratto siano specificatamente indicati i beni patrimoniali o gli indici materiali della consistenza patrimoniale dell’ ausiliaria. È invece sufficiente che l’ ausiliaria si impegni a mettere a disposizione la sua complessiva solidità finanziaria e il suo patrimonio di esperienza. Invece, nell’ avvalimento operativo è imposto alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ ausiliata per eseguire l’ appalto. Nella sentenza si sottolinea però che l’ articolo 88 del dpr 207 del 2010 (vigente all’ epoca della controversia), per la parte in cui prescrive che il contratto di avvalimento debba riportare «in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico», non legittima né un’ interpretazione volta a sancire la nullità del contratto a fronte di un oggetto che sia stato esplicitato in modo (non determinato, ma solo) determinabile, né un’ interpretazione volta a riguardare l’ invalidità del contratto connessa alle modalità di esplicitazione dell’ oggetto sulla base del cosiddetto «requisito della forma-contenuto».

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