Cantieri e appalti, cosa cambia con il Decreto Sicurezza

In arrivo nuovi adempimenti per cantieri e appalti: ampliata la platea dei destinatari della segnalazione di inizio attività dei cantieri e previste sanzioni più severe per chi fa ricorso a subappalti illeciti.A prevederlo la legge di conversione del DL sicurezza approvata oggi al Senato con 163 voti favorevoli, 59 contrari e 19 astensioni.Il Decreto sicurezza include anche il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere prima dell’inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili, modificando il Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).La norma precedente prevedeva, invece, una notifica preliminare, prima dell’inizio dei lavori, da inviare ‘solo’ all’azienda unità sanitaria locale e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competenti.Il prefetto, comunque, aveva già assunto, con il codice antimafia (Dlgs. 159/2011) funzioni per l’espletamento delle procedure di prevenzione di infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti; tra queste il potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici.
L‘obbligo di notifica si applica a:
– cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
– cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
– cantieri in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.L’articolo 25 del Decreto Sicurezza mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori e dei subappaltatori, che facciano ricorso, illecitamente al subappalto.Più nel dettaglio il provvedimento modifica la Legge 1982/646 che, nella formulazione vigente prima del Decreto, puniva con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente.Inoltre, era prevista l’applicazione della pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo.Il DL sicurezza trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto.Inasprimento della pena, quindi, vale sia nei confronti degli appaltatori che dei subappaltatori e dell’affidatari del cottimo.

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