Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi, dal Consiglio di Stato il parere sulle Linee guida ANAC

Rimandate al mittente le linee guida recanti la disciplina delle clausole sociali previste dall’art. 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (c.d. Codice dei contratti) come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 (c.d. Decreto correttivo), che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aveva messo in consultazione dal 14 maggio 2018 al 13 giugno 2018.La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso, infatti, il parere 21 novembre 2018,n. 2703 sulle Linee guida ANAC recanti la disciplina delle clausole sociali (Art. 50 d. lgs. 18 aprile 2016 n.50 come modificato dal d. lgs. 19 aprile 2017 n.56).Appare utile ricordare che, pur non essendo vincolanti, le linee guida ANAC sulle Clausole sociali sono state previste dall’ art. 50 del Codice per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto), al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.Il parere del Consiglio di Stato ha subito sottolineato la non condivisione della scelta dell’ANAC di trattare nelle linee guida sia le “clausole sociali” propriamente dette, ovvero quelle che producono l’effetto di “promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”, sia la “clausole sociali diverse” rispetto a quelle in materia di occupazione, che solleverebbero problematiche a sé stanti, il cui rilievo richiederebbe, se mai, di predisporre linee guida ad esse specificamente dedicate.Per tale motivo la Commissione ha suggerito di stralciare dalla bozza l’intero capitolo 6 intitolato “Le clausole sociali diverse dal riassorbimento del personale” e di mantenere soltanto il rinvio generale alla loro liceità e possibilità, contenuto nel capitolo 1.2, con una formulazione ancor più sintetica, del tipo “ulteriori clausole sociali, diverse da quelle oggetto di queste linee guida, sono consentite in base all’articolo 3, comma 1, lettera qqq) del Codice dei contratti”.Il Consiglio di Stato ha, altresì, ricordato che le linee guida in esame sono emanate dall’ANAC ai sensi dell’art. 213 del Codice dei contratti e che il Parere richiesto a Palazzo Spada è di carattere sostanzialmente interpretativo. Considerato, però, il carattere non vincolante delle linee guida in quanto tali, si tratta di una interpretazione a sua volta non vincolante, anche se in fatto, realisticamente, è la prima cui gli operatori fanno riferimento. In tal senso, la Commissione speciale ha ricordato chi sono i destinatari delle linee guida in questione:

  • il funzionario della stazione appaltante (ad esempio il RUP);
  • l’operatore economico del settore;

ovvero soggetti che nella normalità dei casi non sono necessariamente dotati di competenze giuridiche di livello specialistico.

Per tale motivo, il Consiglio di Stato ha invitato l’ANAC a ricercare, nella predisposizione del testo, soluzioni interpretative che uniscano alla necessaria conformità a legge la chiarezza e semplicità di applicazione, e ciò anche in base al principio costituzionale di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Questo anche perché, pur non rappresentando delle disposizioni di natura vincolante, nel caso in cui le stazioni appaltanti intendessero discostarsi dall’interpretazione dell’Autorità, dovrebbero adottare un atto con adeguata e puntuale motivazione che indichi le ragioni della eventuale diversa scelta amministrativa, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti e dei principi generali sull’esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche ricavabili dall’ordinamento euro unitario e da quello nazionale.

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