Codice Appalti, ai commissari di gara compensi fino a 30mila euro

Il meccanismo per il funzionamento delle commissioni giudicatrici negli appalti è quasi completo. È stato pubblicato il DM 12 febbraio 2018, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) che definisce i compensi minimi e massimi dei commissari esterni.Il testo completa le linee guida ANAC n.5, con cui è stato regolato il funzionamento delle commissioni e spiegato ai professionisti per quali opere possono svolgere la funzione di commissario.All’appello manca ora l’albo dei commissari, previsto dall’articolo 78 del Codice Appalti, che dovrà essere tenuto e gestito dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).Le Stazioni appaltanti definiscono la misura del compenso in base all’importo e alla complessità dell’appalto. Il compenso deve rientrare nei limiti minimi e massimi contenuti nell’Allegato A al decreto del Mit.Nei servizi di ingegneria e di architettura, ad esempio, per importi fino a 200mila euro, il commissario ha diritto ad un compenso compreso tra 3mila e 8mila euro. Per importi compresi tra 200mila euro e 1 milione di euro, il compenso sale da un minimo di 6mila a un massimo di 15mila euro. Nelle gare di importo superiore a 1 milione di euro, al commissario di gara è riconosciuto un compenso compreso tra un minimo di 12mila euro e un massimo di 30mila euro.Negli appalti di lavori, il compenso del commissario è compreso tra 3mila e 8mila euro per gare di importo fino a 20 milioni di euro, tra 6mila e 15mila euro per gare di importo compreso tra 20 milioni e 100 milioni di euro, e tra 12mila e 30mila euro quando l’importo della gara supera i 100 milioni di euro. I limiti minimi e massimi sono incrementati del 5% per i presidenti delle commissioni giudicatrici.Nei compensi indicati nell’Allegato A sono compresi tasse e contributi. Non sono invece inclusi i rimborsi spese, che sono riconosciuti ed erogati in base ai regolamenti di ogni Stazione appaltante.Il decreto del Ministero delle Infrastrutture fissa in 168 euro annui la tariffa di iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.La tariffa non è dovuta dai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di commissario per la Stazione appaltante di appartenenza.Il funzionamento delle commissioni di gara è stato regolato dalle linee guida n.5 dell’Anac, pubblicate in Gazzetta lo scorso febbraio.Le linee guida precisano innanzitutto che le commissioni di gara devono garantire l’imparzialità di valutazione. I commissari possono essere sia interni sia esterni alla Stazione appaltante, ma in entrambi i casi devono essere iscritti all’albo tenuto dall’Anac.Per importi inferiori alle soglie comunitarie, e a un milione di euro per i lavori, in mancanza di particolari complessità, la Stazione appaltante può nominare alcuni componenti interni nella commissione. Il presidente deve invece essere esterno.In caso di affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’Anac può autorizzare gli esperti della Stazione Appaltante come membri della commissione giudicatrice.Si può inoltre valutare caso per caso se nominare il RUP come membro della commissione per la valutazione della congruità delle offerte tecniche.L’Allegato alle linee guida dell’Anac contiene l’elenco dei professionisti, suddivisi per ambito professionale, che possono far parte delle commissioni giudicatrici.Per quanto riguarda le professioni tecniche, accanto al titolo professionale (ad es. architetto, ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, geometra, ecc.) sono indicate le opere per le quali possono far parte delle commissioni giudicatrici.Le categorie di opere sono individuate con gli stessi numeri indicati dal Dpr 143/2013 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria). Le categorie sono: 1. Edilizia, 2. Strutture, 3. Impianti, 4. Infrastrutture per la mobilità, 5. Idraulica, 6. Tecnologia della informazione e della comunicazione, 7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste, 8. Territorio e Urbanistica. Se accanto al numero c’è un asterisco vuol dire che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria. In caso contrario, occorre fare riferimento all’ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale.Il Ministero delle infrastrutture, con DM 31 gennaio 2018 ha inoltre regolato i compensi degli arbitri sulla base di quanto previsto dall’articolo 209 del Codice Appalti. Il Codice aveva già fissato a 100mila euro il tetto massimo.Il decreto del Mit individua ora nel dettaglio i limiti minimi e massimi in base ai valori della controversia. Fino a 500mila euro, l’arbitro può percepire dai 5mila ai 20mila euro. Le soglie salgono a un minimo di 20mila euro e a un massimo di 35mila euro per controversie di valore fino a 2,5 milioni di euro. Nelle controversie di valore fino a 10 milioni, all’arbitro può essere riconosciuto un compenso da 35mila euro a 60mila euro. Per liti fino a 30 milioni di euro, l’arbitro percepisce invece da un minimo di 60mila a un massimo di 75mila. Nelle controversie di valore superiore a 30 milioni di euro, il compenso dell’arbitro oscilla tra un minimo di 75mila euro e un massimo di 100mila.

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