Codice Appalti, sarà riscritto dalle norme sulla semplificazione. Ma quando?

Il Codice Appalti del 2016 sta per essere riscritto. Le nuove regole promettono di essere più semplici e di velocizzare la realizzazione delle opere pubbliche, senza sprechi e perdite di tempo. Non è ben chiaro però con quali tempistiche avverranno le modifiche.Di riforma del Codice Appalti si parla già da parecchio tempo, ma il modo di procedere sembra frastagliato e rischia di avere tempistiche disorganizzate. Prima la consultazione voluta dal Ministro Toninelli per cogliere gli umori degli operatori del settore, poi l’annuncio di una riforma data per ultimata a novembre dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, contraddetto dal giro di consultazioni avviato dal Senato.Sembrava che si fosse arrivati ad una soluzione su doppio binario, varando prima delle modifiche urgenti all’interno del Decreto Legge ” Sempificazioni” ,da approvare entro fine anno, per poi procedere con più calma ad una riforma organica definita dal disegno di legge deleghe per le semplificazioni.I due provvedimenti dovevano essere sul tavolo del Consiglio dei Ministri già dalla scorsa settimana. Poi il Governo ha rimandato a lunedì la convocazione del CdM, che però non si è tenuto.La bozza di Decreto Legge “Semplificazioni” propone la reintroduzione dell’incentivo del 2% per le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica preventiva della progettazione svolte dai tecnici dipendenti pubblici. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo inferiore alle soglie comunitarie (5.548.000 euro), ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.Si potranno affidare con procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori, i lavori di importo fino a 2,5 milioni di euro. Attualmente la soglia è fissata a 1 milione di euro.Le Stazioni Appaltanti potranno decidere di esaminare le offerte prima dell’idoneità degli offerenti, a condizione che questa possibilità sia indicata nel bando e che sia garantita una selezione imparziale e trasparente.Il criterio del minor prezzo si potrà utilizzare per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da affidare sulla base del progetto esecutivo.L’indicazione della terna dei subappaltatori non sarà più obbligatoria.L’impresa principale non sarà più esclusa per gli illeciti commessi dai suoi subappaltatori né dovrà dimostrare i requisiti di idoneità dei subappaltatori.Invece del Documento di gara Unico Europeo (DGUE), i soggetti che gestiscono i mercati elettronici potranno predisporre, per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti.Il ddl Deleghe definisce i princìpi che animeranno il nuovo Codice Appalti: in primo luogo semplicità di linguaggio e ragionevoli proporzioni dimensionali per eliminare le difficoltà interpretative.Saranno evitati i rinvii a strumenti di normazione secondaria e verrà elaborata una disciplina opportunamente differenziata applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ispirata alla massima semplificazione e rapidità, promuoverà la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti per assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del contraente, garantendo la vigilanza collaborativa, elaborerà metodi di risoluzione delle controversie alternativi ai rimedi giurisdizionali.Si tornerà ad un unico regolamento attuativo che regolerà le materie fino ad ora trattate in linee guida o decreti dedicati, come la nomina, il ruolo e i compiti del responsabile del procedimento, la progettazione di lavori, servizi e forniture e la verifica del progetto, il sistema di qualificazione e i requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali, i sistemi di realizzazione dei contratti e la selezione delle offerte, le categorie di opere generali e specializzate, direzione dei lavori e dell’esecuzione, l’esecuzione del contratto, la contabilità, le sospensioni e le penali, il collaudo e la verifica di conformità, la tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva, l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le indagini di mercato, la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, i requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, i lavori riguardanti i beni culturali e i contratti da svolgersi all’estero.

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