È convocato il Cnsiglio dei Ministri n. 32 per l’esame di un ordine del giorno che prevede ai primi due punti:
Livelli di progettazione ed appalto integrato (art. 23) – È integralmente sostituito il comma 3-bis dell’articolo 23 del Codice dei contratti e con le modifiche introdotte sarà possibile affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; con tale soluzione, ovviamente, vengono aperte le porte all’appaltro integrato cioè all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice. Il progetto definitivo dovrà comprendere, almeno, una relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.Contratti sotto soglia e criteri di aggiudicazione (artt. 36 e 95) – Con le modifiche introdotte alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 36 è modificata la soglia della procedura negoziata e per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 2.500.000 di euro, sarà possibile utilizzare la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Con l’inserimento, poi, sempre nell’articolo 36 del comma 5-bis, nel caso di procedure aperte, le stazioni appaltanti potranno decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti e tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso. Ove le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano di tale possibilità, dovranno garantire che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.Motivi di esclusione (art. 80) – Novità importanti nelle casuse di esclusione e con le mosifiche introdotte all’articolo non costituisce più motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, riferita a un suo subappaltatore. Con l’inserimento, poi, delle lettere c-bis e c-ter al comma 5 dell’articolo 80 è precisato che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione e qualora l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.Subappalto (artt. 105 e 174) – Con le modifiche introdotte ai due articoli 105 e 174 del Codice dei contratti diventa facoltativa, e non più obbligatoria, da parte dell’impresa offerente e nelle concessioni, l’indicazione della terna dei subappaltatori con la precisazione che l’eventuale terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Contestualmente, all’impresa offerente non viene più richiesto di dimostrare alla stazione appaltante l’assenza dei casi di esclusione dei subappaltatori.Incentivi per funzioni tecniche (art. 113) – Con le modifiche introtte dal’articolo 17 dal Decreto-legge Semplificazioni che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni dal Consiglio dei Ministri, sono escluse dall’incentivo le “attività di programmazione della spesa per investimenti, la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” ed, appunto, con un ritorno al passato vengono inserite le “attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione”.Principi generali per la selezione dei partecipanti (art. 133) – Con le modifiche introdotte al comma 8 dell’articolo 133 del Codice dei contratti è precsato che, nelle procedure aperte e nei casi in cui la stazione appaltante decida di esaminare prima le offerte economiche e poi di eseguire le verifiche sui requisiti di idoneità, il bando deve indicare le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.Con l’articolo 7, poi, del secondo provvedimento il Governo ha deciso di utilizzare lo strumento della legge delega (con successivi decreti legislativi) che, in verità, ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione dovrebbe contenere, tra l’altro i principi (ossia le norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e i criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l’esercizio in concreto del potere normativo delegato), nel rispetto dei quali dovranno essere adottati i necessari decreti legislativi.Nel dettaglio, al comma 1 dell’articolo 7 del ddl recante deleghe al Governo per le semplificazioni (nel testo circolato nei gorni scorsi) è affermato “Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riassetto della materia dei contratti pubblici ……………. adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione di quello di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero modificandolo per quanto necessano”.In pratica il Governo sembra che già dal primo comma non abbia le idee abbastanze chiare se chiede una delega in bianco che passa dall’integrale sostituzione del Codice alla possibilità di modifica di quello attualmente vigente.Ci chiediamo a cosa sono servite la consultazione promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le tante parole spese e proposte fatte dagli operatori del settore e le audizioni in corso all’8a Commissione del Senato, se ci ritroviamo oggi:
L’articolo Codice dei contratti: Al CdM di oggi decreto-legge con correzioni e ddl per ulteriori modifiche sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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