Codice dei contratti: Conferme e sorprese nello schema del testo del decreto-legge “#sbloccacantieri”

Il Consiglio dei Ministri di questa settimana approverà uno dei due atti che dovrebbe portare all totale rivisitazione del Codice dei contratti pubblici. Si tratta del decreto-legge #sbloccacantieri subito in vigore e propedeutico ad un successivo riordino di tutta la normativa sugli appalti che dovrebbe essere realizzato con un decreto legislativo successivo ad una legge delega contenente principi e criteri o per una riscrittura integrale del Codice stesso o per una correzione ed integrazione di quello in vigore con tempi abbastanza più lunghi di quelli di un decreto-legge e, sembra, con integrale sostituzione dell’attuale soft law fatta da provvedimenti dell’Anac vincolanti e non vincolanti che, in verità, mentre hanno la peculiarità di poter essere modificati ed integrati in tempi brevi e, quindi, facilmente flessibile hanno, di contro, il peccato originale di portare ad una regolamentazione a pioggia di difficile lettura; sostituzione con un ritorno al passato di un unico o più regolamenti attuativi (rigidi e non flessibili) del tipo del previgente Regolamento n. 207 del 2010 in verità, in parte, ancor oggi in vigore.Dopo una serie di incontri sul tema delle opere pubbliche e del decreto #sbloccacantieri tenuti venerdì 15 marzo (meno male che non era il 17) a Palazzo Chigi dal Governo con i Presidenti delle Regioni, Anci e Upi, con Ance, Confindustria, Cna e Confartigianato e con i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Confsal, Confael abbiamo letto sulla carta stampata ed ascoltato sulle televisioni di tutto e di più ed, in particolare, nei giornali c’era chi denigrava il decreto-legge per il fatto stesso che contiene all’interno misure emergenziali con una “deregulation rischiosa” e con la rischiosa apertura “ad una riduzione dei controlli e delle garanzie favorendo la strada alla corruzione” ed, anche che “il governo che nutre un pregiudizio ideologico verso le opere pubbliche al punto da aver imposto a tappeto cervellotiche anali costi-benefici grazie a cui si paralizzano le maggiori infrastrutture come la Torino-Lione, rendendosi però conto che il prodotto interno lordo sta precipitando decide di consegnare quasi tutti gli appalti alle procedure di emergenza” e chi, invece, è certo che il decreto-legge sia la panacea di tutti gli attuali mali.Nelle schede di supporto al decreto-legge #sbloccacantieri” che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni e che interviene con alcume modifiche che, tra l’altro, inseriscono:

  • la possibilità di affidamento di lavori non soltanto di manutenzione ordinaria ma, anche, straordinaria sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso (sostituzione dell’art. 23, comma 3-bis);
  • inserimento della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a carico dell’amministrazione di appartenenza in caso di verifica della progettazione affidata a dipendenti interni (inserimento nell’art. 26 del comma 5-bis);
  • previsione dell’obbligatorietà dell’inserimento dei criteri ambientali minimi soltanto nelle opere di importo superiore alla soglia comunitaria (modifica dell’art. 34, comma 3);
  • risoluzione della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 del 25 gennaio 2019, con modifiche, nel caso di appalti aggiudicati anche non contemporaneamente per lotti distinti, atte a computare il valore complessivo stimato degli appalti sulla totalità di tali lotti (modifica dell’art. 35, commi 9 e 10);
  • estensione dell’ambito di applicazione dell’anticipazione da corrispondere all’appaltatore anche ai servizi e alle forniture (modifica dell’art. 35, comma 18);
  • estensione a regime delle previsioni transitorie di innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti senza gara di cui all’art. 1, comma 912 della L .n. 145/2018 (modifica dell’art. 36, commi 1 e 2);
  • semplificazione e implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese con incentivazione degli aspetti della territorialità e della filiera corta (inserimento nell’art. 36 del comma 6-bis);
  • chiarimento dei requisiti che deve possedere l’operatore economico in tema di appalto integrato di progettazione ed esecuzione, assicurando, inoltre, certezza dei pagamenti per il progettista che collabora con l’appaltatore attraverso la previsione dell’obbligo del pagamento diretto del progettista stesso (modifica dell’art. 59, comma 1-bis ed inserimento del comma 1-quater);
  • rimodulazione delle modalità di individuazione dei membri delle commissioni nel caso di aggiudicazioni con il criterio dell’offerta econmicamente più vantaggiosa al fine di non rallentare lo svolgimento delle procedure di gara ed assicurare lo svolgimento delle stesse anche la previsione in esame se non modificata, comporterebbe elevati costi aggiuntivi per le Stazioni appaltanti. Di fatto nel caso di importi fino a 1ml di Euro i commissari potranno essere tutti interni compreso il presidente, per importi da 1 ml e fino alla soglia comunitaria solo il presidente sarà estratto a sorte dall’albo ANAC ed esterno all’amministrazione mentre, per ultimo, per importi sopra soglia i componenti della commissione dovranno essere tutti esteri (integrale sostituzione dell’art. 77);
  • estensione della facoltà di utilizzo del criterio del prezzo più basso per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria quando l’affidamento degli stessi avviene, in generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di manutenzione ordinaria: infatti, in tali ipotesi appare oneroso e anti economico l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (modifica dell’art. 95, comma 4);
  • modifica degli algoritmi relativi alla soglia di anomalia (sostituzione dell’art. 97, comma 2);
  • eliminazione, nel subappalto, dell’obbligo di non superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori con il limite del 30 per cento applicato alla sola categoria prevalente ed elimazione dell’obbligo di non superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo anche per i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e ciò al fine di risolvere parte della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 (modifica dell’art. 105, commi 2 e 4 ed abrogazione del comma 6);
  • incentivazione di alcune attività, espletate all’interno dell’amministrazione, connotate da un maggiore impegno e responsabilità con l’inserimento per i pubblici dipendenti delle attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione all’interno di quelle attività incentivate con la percentuale del 2% (modifica dell’art. 113, commi 2 e 3).

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