Codice dei contratti: Gli affidamenti diretti sino a 150.000 previsti dalla legge di bilancio 2019

È già da oltre un mese in vigore la legge 30 dicembre 2018,n.145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all’articolo 1 comma 912 introduce fino al 31 dicembre 2019, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, alcune modifiche alle modalità di afffidamento dei lavori con esclusione dei servizi e delle forniture di importo compreso tra 40.000 e 350.000 euro e, quindi di importo al di sotto della soglia comunitaria.Nel dettaglio vengono modificate le procedure di aggiudicazione dei lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro per le quali, prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio, era applicabile la lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 del Codice e, quindi la procedura negoziata mentre adesso, sino al 31 dicembre 2019, sarà possibile utilizzare la procedura ristretta con affidamento diretto.In pratica è possibile affermare che per i lavori dell’importo sopra indicato sarà possibile procedere all’affidamento diretto e, quindi con le procedure indicate alla lettera a) del comma 2 del citato articolo 36 con la precisazione che l’affidamento diretto dovrà essere effettuato, però, previa consultazione, ove esistenti, di tre operatorieconomici mentre nella citata lettera a) si parlava di 2 operatori economici.Da notare l’incogruenza rilevabile confrondando le modalità di affidamento, in atto vigenti dopo l’entrata in vigore delle legge di bilancio 2019, per i lavori di importo sino 40.000 euro con quelle per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro: l’incongruenza sta nel numero di operatori economici da consultare che mentre per importo di lavori inferiore a 40.000 euro è pari 2 o più, per gli importi compresi tra 40.000 e 150.000 euro (con le modifiche temporali inserite dalla legge di bilancio 2019) è pari a 3 se esistenti. La conclusione è che mentre per importi inferiori a 40.000 euro il numero minimo di operatori economici è pari a 2, nel caso di importi compresi tra 40.000 e 150.000 euro il numero di operatori potrebbe essere anche 1.Una piccola modifica è quella relativa ai lavori di importo uguale o maggiore a 150.000 euro ma infereriori a 350.000 euro per i quali mentre resta la procedura negoziata, cambia il numero degli operatori economici che passa da un minimo 15 ad un minimo di 10.In ogni caso occorre riferisi, anche, alla delibera ANAC 1 marzo 2018,n. 206 recante “Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n.4, di attuazione  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti:  «Procedure  per  l’affidamen-to  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici»”.Preliminarmente occorre ricordare che, al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti, occorre applicare le disposizioni di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici. In ogni caso è opportuno precisare che le procedure semplificate di cui all’art. 36 del codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Nelle linee guiida è precisato che il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta di lavori ma, ovviamente, sino al 31 dicembre 2019 tali indicazioni sembra che possano essere valide anche per importi sino a 150.000 euro.Nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario e verifica il possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida ANAC mentre la motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo 4.3.2 delle stesse linee guida n. 4. Ovviamente le citate linee guida si riferiscono ad affidamenti diretti di importo al di sotto di 40.000 euro ed allora, in questo momento le indicazioni contenute nel paragrafo 4 delle linee guida n. 4, sino a quando l’ANAC non interverrà con opportune modifiche è presumibile che debbano intendersi valide anche per gli affidamenti sino a 150.000 euro che, sino al 31 dicembre 2019 sono assimilati agli affidamenti sino a 40.000 con l’unica madifica relativa al numero degli operatori.A questo punto il paragrafo 5 delle linee guida che si riferisce ad importi di lavori compreso tra 40.000 e 150.000 per i quali l’articolo 36, comma 2, lettera b) prevedeva una procedura negoziata con la consultazione di almeno 10 operatori economici potrà riferirsi sino al 31 dicembre 2019 all’affidamento di lavori di importo compreso tra 150.000 e 350.000 euro con procedura negoziata sempre con la consultazione di almeno 10 operatori economici.Resta, in ogni caso, valido il paragrafo 6 delle linee guida con la precisazione che sino al 31 dicembre 2019 l’importo deve intendersi quello compreso tra 350.000 ed 1.000.000 di euro e non quello compreso tra 150.000 ed 1.000.000 di euro.Ferme restando, ovviamente, tutte le perplessità sugli affidamenti tra 40.000 e 150.000 che sino al 31 dicembre 2019 avranno una semplificazione ed una discrezionalità inusuali e nell’attesa che l’ANAC predisponga un opportuno provevdimento che contenga quei chiarimenti opporetuni e nevessari ad evitare possibili fughe in avanti.

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