Codice dei contratti: Il Codice sarà anestetizzato?

Codice dei contratti: Il Codice sarà anestetizzato? Ecco il testo attuale con le modifiche introdotte sino ad oggi. I problemi legati al Covid-19 hanno di fatto anestetizzato tutto quello che riguarda il Codice dei contratti e non sappiamo se nel dopo Covid si continuerà a parlare, ancora, del Regolamento attuativo che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo ma che non ha il potere di modificare il Codice dei contratti stesso o, se, invece, al fine di riavviare con urgenza, le opere pubbliche in un’Italia ormai ferma da parecchi mesi, sia necessario anestetizzare anche il Codice nella sua attuale versione e trovare soluzioni alternative che potrebbero essere già state utilizzate nel “modello Genova”.

Mettere in soffitta parti dell’attuale codice?

Si tratterebbe di mettere in soffitto l’attuale Codice o parti dello stesso per un certo periodo e di utilizzare soltanto i principi europei e le norme antimafia tagliando tutto quello che, di fatto, ha rallentato se non bloccato le opere pubbliche da 4 anni. Si tratta, quindi, di utilizzare sempre le norme antimafia unitamente alle diriettive europee per gli importi sopra soglia ed unitamente a chiare e semplici indicazioni relative ai criteri di aggiudicazione per le gare relative ad importi sottosoglia facendo in maniera di semplificare e rendere intellegibili le nore stesse al fine di evitare al massimo i ricorsi, in atto possibili a causa di una normativa troppo dettagliata ma non chiara.

Impasse relativa al nuovo Regolamento

Mentre siamo, ormai, certi che l’impasse relativa alla predisposizione del Regolamento di attuazione previsto all’articolo 216, comma 27-octies non verrà superata se non dopo che il Governo predisporrà una serie di modifiche necessarie al Codice dei contratti per rendere più veloci e più efficienti le due fasi che vanno dalla predisposizione delle progettazioni sino all’aggiudicazione delle gare non possiamo non notare come sono, ormai trascorsi oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019 (cosiddetto “sblocca cantieri”) senza che il Governo ed i Ministeri competenti abbiano manifestato un’idea chiara su come intervenire sul Codice dei contratti al fine di far si che le opere, oltre ad esere finanziatem, vemgano ralizzate.

Mutamento del Codice dei contratti

Noi non possiamo fare altro, nel frattempo, che rilevare il mutamento (si, proprio il mutamento) del Codice dei contratti che, in oltre 4 anni dall’entrata in vigore è stato trasformato perché, tra l’altro:

  • ha subito correzioni, modifiche ed integrazioni da un avviso di rettifica monstre (167 correzioni) e da 12 provvedimenti legislativi dei quali 2 abbastanza pesanti che hanno introdotto oltre 500 modifiche in quasi tutti gli articoli del Codice;
  • ha perso per strada alcuni importanti pezzi quali la cancellazione dell’appalto integrato, la riduzione delle stazioni appaltanti ed il ritorno dell’aggiudicazione con il prezzo più basso;
  • ha sospeso, fino al 31 dicembre 2020, 3 disposizioni che hanno costituito la colonna portante della riforma del 2016 e, nel dettaglio:
    • l’art. 37, comma 4, che fa ritornare la concezione di stazioni appaltanti “diffuse”;
    • l’art. 59, comma 1, quarto periodo, con la quale viene sospeso il divieto dell’appalto integrato;
    • l’art. 77, comma 3, con l’effetto di sospendere l’obbligo di ricorrere all’albo unico dei commissari di gara gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa dall’ANAC).

Il decreto legge sblocca cantieri e le dimissioni di Cantone

Proprio le ultime correzioni introdotte dallo decreto “sblocca cantieri” sono state la principale causa delle dimissioni del Presidente Raffaele Cantone che alla presentazione della Relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità nel 2018, in cui non si è potuto fare a meno di parlare dell’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) e delle modifiche in corso di definizione con la conversione in legge del Decreto-Legge 18 aprile 2019,n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) ha dichiarato, testualmente “Non credo di sbagliare nel dire che quanto accaduto su quel testo non ha molti precedenti nella storia del nostro Paese: adottato con grandi auspici e senza nemmeno particolari contrarietà, da un giorno all’altro è diventato figlio di nessuno e soprattutto si è trasformato nella causa di gran parte dei problemi del settore e non solo. È innegabile che da quell’articolato sono derivate delle criticità, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che è stato attuato solo in parte, mentre i suoi aspetti più qualificanti (la riduzione delle stazioni appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte, il rating d’impresa) sono rimasti sulla carta“.

Notizie carenti su probabili modifiche al Codice

Tra l’altro mentre siamo, ancora oggi, in attesa del Regolamento di attuazione del nuovo Codice dei contratti non si ha più alcuna notizia del disegno di legge n. 1162 presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 22 marzo 2019, recante “Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici” e, precedentemente, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 48 del 28 febbraio 2019. Circolano, invece, alcune notizie, in merito alla necessità di rivedere alcune norme del Codice dei contratti anche per adeguarle alle solletitazioni giunte più volte della Corte Europea

Il Codice dei contratti coordinato

In questo momento mentre siamo in attesa di novità in riferimento sia al nuovo Regolamento che alle necessarie modifiche al Codice, non possiamo far altro, dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che offrire ai nostri lettori il testo del Codice dei contratti nella versione più attuale coordinato con le modifiche introdotte sia dall’Avviso di rettifica che dei seguenti 13 provvedimenti:

  1. legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  2. decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito dalle legge 27 febbraio 2017, n. 19;
  3. decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante;
  4. decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
  5. legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  6. decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
  7. decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  8. decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019 n. 55;
  9. decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
  10. legge 3 maggio 2019, n. 37;
  11. legge 19 giugno 2019, n. 56;
  12. decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
  13. decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

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