Il nuovo Regolamento disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare:
Ricordiamo che il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 213, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” era stato posto in consultazione dall’ANAC dal 9 al 29 gennaio di quest’anno e che il Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50 all’articolo 213, comma 10 non prevede specificatamente la predisposizione del Regolamento in argomento ma soltanto che “L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del consegui-mento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81”. L’ANAC, riferendosi, poi, all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti che dispone che l’Autorità possa formulare linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, destinati a garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, nonché a fornire supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche ha deciso in autonomia la predisposizione del Regolamento che, di fatto è uno di quei provvedimenti in più di quelli previsti specificatamente tra i provvedimenti attuativi del Codice dei contratti.
Il Casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i dati e le informazioni inerenti gli Operatori economici che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, di forniture e di servizi. La sezione «A» è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A.. La sezione «B» è ad accesso riservato alle Stazioni appaltanti e alle S.O.A.. È, altresì, accessibile agli Operatori economici destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione, mediante presentazione di istanza all’ufficio competente, nelle more della definizione di una apposita procedura telematica di cui all’art. 10 del Regolamento stesso. La sezione «C» è ad accesso riservato all’ANAC e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’ANAC stessa anche inerente il sistema unico di qualificazione degli Operatori economici di cui all’art. 84, del codice, nonché all’implementazione del sistema del rating di impresa di cui all’art. 83, comma 10, del codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016.
Le Stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’ANAC tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine l’ANAC avvierà il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice e del regolamento sanzionatorio.
La delibera ANAC contenente il nuovo Regolamento è suddivisa nelle seguenti e parti e specificatamente:
L’articolo Codice dei contratti: In Gazzetta il Regolamento ANAC sul Casellario informatico sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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