Codice dei contratti: Sempre la garanzia provvisoria nelle procedure diverse dall’affidamento diretto

Il Consiglio dell’Anac (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la delibera n. 140 del 27 febraio 2019 in riferimento alle Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, considerato che:

  • l’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, in primis, quella degli appalti di cui all’articolo 36 comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, ossia degli “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro” affidati “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, per i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto,
  • l’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici richiama gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante affidamento diretto,ha chiarito che  nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

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