Concessionarie autostradali: Ritorno al passato con affidamenti diretti al 40%

La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento del Governo (prima firmataria dell’emendamento Cristina Bargero, del Pd) alla manovra finanziaria con cui viene modificato l’articolo 177 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016:

  • aggiungendo alla fine del comma 1 il seguente periodo “Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento”;
  • cassando dal comma 3 le parole “, pari all’ottanta per cento,”.

Con questa soluzione che era stata già proposta dal Governo in Commissione Bilancio del Senato con un emendamento (primo firmatario il senatore Daniele Borioli del Pd) al decreto fiscale (decreto-legge 16 ottobre 2017,n. 148 onvertito dalla  legge di conversione 4 dicembre 2017,n.172) che non era stato ritenuto ammissibile, si ha un “ritorno al passato” con la possibilità per le concessionarie autostradali di procedere per una quota del 40% ad affidamenti diretti a società in-house.In pratica si tratta delle percentuali del 60-40 previste nell’articolo 253, comma 25 del previdente Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 con un “ritorno al passato” non facilmente comprensibile.Con la soluzione adottata per l’emendamento approvato restano inalterate le quote dell’80-20 per tutte le concessioni di lavori, di servizi pubblici previste nell’articolo 177 del Codice dei contratti mentre, inspiegabilmente, soltanto per le concessioni autostradali tali quote tornano al 60-40.È difficile comprendere come si possa con un emendamento ad una legge finanziaria presentato dal Governo modificare uno dei punti importanti inseriti nella legge delega (legge n. 11/2016) in cui all’articolo 1, comma 1, lettera iii) era precisato il tassativo obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori (di qualsiasi genere) o di servizi pubblici già esistenti o  di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house.Con l’emendamento approvato, per le concessioni autostradali, quanto di nuovo previsto dall’articolo 177 del nuovo Codice dei contratti (quote 80-20) rispetto alle previsioni del previgente D.Lgs. n. 163/2006 (60-40) non verrà mai applicato anche perché sarebbe entrato in vigore dopo 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti.Toccherà adesso all’ANAC ritirare le linee guida sui concessionari poste in consultazione qualche giorno fa visto che, adesso, dovrebbero essere adeguate per le concessioni autostradali alle nuove/vecchie quote 60-40.Ma si tratta di un ritorno al passato anche per la metodologia con cui viene introdotta la modifica. Cosa c’è di diverso dalle modifiche che qualche anno fa venivano introdotte al D.Lgs. n. 163/2006 con le finanziarie? Se non ricordo male era stato sbandierato che con il nuovo Codice dei contratti erano giunte al capolinea le modifiche inserite in leggi finanziarie o in leggi che non avevano nulla a che fare con i lavori pubblici ma, evidentemente, il lupo perde il pelo ma non il vizio ed ora ci ritroviamo con un nuovo Codice che, oltre ad avere i vizi del vecchio, è in gran parte inattuato per la carenza di decine di provvedimenti attuativi.Relativamente al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 va, anche, segnalato che, con un ulteriore emendamento approvato è stato modificato il comma 1 dell’articolo 113-bis che adesso diventa il seguente: “I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore”.

 

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