Contributi in sede di gara: dall’ANAC entità e modalità di versamento del contributo 2019

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fissato entità e modalità di versamento relative al contributo 2019 da versare ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per la partecipazione alle procedure di gara.In particolare, sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC i seguenti soggetti pubblici e privati:

  • le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016;
  • gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
  • le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016.

Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

  • affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
  • affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile dall’ANAC.I soggetti tenuti al pagamento devono provvedere alla contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. Il pagamento della contribuzione ANAC costituisce requisito di ammissibilità all’offerta che l’operatore economico deve dimostrare di aver versato al momento della presentazione dell’offerta. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005.Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire entro 90 giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine è possibile chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2019.

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