Costi manodopera e violazione dei minimi tabellari: legittima l’esclusione senza contraddittorio

È legittimo il provvedimento di esclusione senza contraddittorio di un concorrente che partecipando alla gara ha offerto un costo della manodopera non congruo rispetto ai minimi salariali retributivi stabiliti delle “tabelle ministeriali” di cui all’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).Lo ha confermato la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con la sentenza n. 165 dell’ 1 febbraio 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento di esclusione disposto dalla Commissione di Gara senza disporre un contraddittorio e/o chiarimenti in ordine all’indicazione dei costi della manodopera che risulterebbero essere non congrui e in violazione ai minimi salariali tabellari.I giudici di prime cure hanno ricordato i seguenti articoli del Codice dei contratti:

  • articolo 95, comma 10 che obbliga:
    • gli operatori economici ad indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti;
    • le stazioni appaltanti a verificare prima dell’aggiudicazione il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera.
  • articolo 97, comma 5, lett. d) per il quale la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. E per il quale la stazione appaltante esclude l’offerta senza alcuna spiegazione se ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16;

Quest’ultima disposizione fa riferimento al costo del personale come indicato nelle tabelle ministeriali di cui all’articolo 23, comma 16 del Codice dei contratti ed è contenuta nell’articolo dedicato alla valutazione dell’anomalia delle offerte e il comma in cui è inserito prevede che l’offerta debba essere esclusa, alternativamente, se non viene giustificato il basso livello di prezzi proposti oppure se la stazione appaltante ha accertato che l’offerta stessa non rispetta gli elementi indicati alle successive lettere a), b), c) e appunto d). La disposizione cui rimanda l’articolo 95, comma 10, secondo periodo del Codice evidenzia quindi che (anche) i minimi salariali retributivi indicati nelle “tabelle ministeriali” costituiscono un elemento inderogabile delle offerte presentate nelle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici e, pertanto, in sede di verifica dell’anomalia non possono essere accettate giustificazioni fondate su una riduzione del trattamento salariale dei dipendenti a livelli inferiori a tale parametro. La disposizione, attraverso il richiamo operato dalla norma di cui al citato articolo 95, comma 10, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016 trova operatività anche laddove la stazione appaltante eserciti il diverso potere previsto da quest’ultima norma. Detto potere è finalizzato a controllare, prima dell’aggiudicazione, che l’offerente vincitore rispetti il medesimo parametro, ovvero che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati dalle “tabelle ministeriali”.

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