Ddl di Bilancio 2019 e Appalti pubblici: esteso l’affidamento diretto per i lavori fino a 150 mila euro

Mancano ormai poche ore e, con l’ultima approvazione da parte della Camera dei Deputati, il disegno di Legge di Bilancio per il 2019 nel testo approvato il 23 dicembre dal Senato (A.C. 1334-B) vedrà finalmente la luce.

Con l’articolo 1, comma 912 (Comma 529-bis dell’emendamento 1.9000 del Governo)  dell’ultima versione della manovra, è introdotta, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, una deroga alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 fino a 350.000 euro.

In pratica resta tutto inalterato per i servizi e le forniture e, quindi per gli stessi è possibile continuare ad applicare l’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) dell’attuale testo del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 con affidamenti diretti per importi sino a 40.000 euro (lettera a)) e con procedura negoziata (lettera b)) per importi sino alla soglia comunitaria.

Sino al 31 dicembre 2019, invece, per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro sarà possibile continuare con l’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici mentre potranno continuare ad essere applicate le procedure di cui alla lettera b) del comma 2 per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro. In pratica, mentre per i servizi e forniture resta tutto inalterato, per i lavori, sino al 31 dicembre 2019 sarà possibile procedere all’affidamento di lavori:

  • per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti);
  • per importi da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
  • per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
  • per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).

Restano, in ogni caso, inalterati  il rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Il più volte citato articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019 è il seguente “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

In verità l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro dovrà, comunque, essere effettuato, così come disposto, tra l’altro, all’articolo 36, comma 1 del Codice dei contratti, nel rispetto dei principi di cui all’articoli 30, comma 1 del Codice dei contratti, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Nell’articolo 30, comma 1 è precisato che “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del pa-trimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”.

Ci chiediamo come sia possibile garantire principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di pubblicità se si permettono affidamenti senza alcun confronto concorrenziale per una soglia piuttosto elevata come 150.000 euro.

Ci chiediamo, poi, dove stia la semplificazione quando, comunque, per gli appalti sotto soglia si dovrà fare riferimento alle linee guida ANAC n. 4 dell’1 marzo 2018 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”: si tratta di 17 pagine in cui, anche per gli affidamenti diretti vengono stabiliti notevoli paletti alcuni dei quali rilevabili al paragrafo 4.3 del provvedimento stesso.

Ma forse si è voluto inserire questa piccola e momentanea modifica al Codice per rispettare (non si comprende come) tutte le dichiarazioni (alcune delle quali risalgono alla discussione in aula sul voro di fiducia al Governo Conte), con cui è stato sempre affermato di voler modificare il Codice dei contratti. In pratica la montagna ha patorito un topolino forse anche non perfettamente sano.

Di certo all’ANAC, sempre attenta e puntuale, non resterà che modificare le linee guida n. 4 adeguandole al nuovo comma 912 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019

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