DL Semplificazioni e Codice dei contratti: Anci propone la reintroduzione dell’Appalto integrato

Continua l’esame al Senato in Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del ddl di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018,n. 135 (c.d. DL Semplificazioni). Tra le proposte di emendamento non potevano mancare quelle che vanno a impattare sull’attuale impianto che regola i lavori pubblici in Italia, con alcune proposte in linea con quanto già richiesto durante la consultazione pubblica avviata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti propedeutica ad una proposta di riforma del Codice dei contratti.Nelle more di una revisione complessiva del Codice appalti, Anci propone di modificare:

  • l‘art. 23, comma 1 con l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;
  • l‘art. 31, comma 2 in modo da rendere più agevole, soprattutto per i Comuni di minori dimensione demografica, l’individuazione del RUP;
  • l’art. 38, comma 3 per chiarire che sono iscritti di diritto nell’elenco ANAC tutti i soggetti aggregatori previsti nell’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, e non solo quelli regionali, quindi anche le Città Metropolitane e le Province;
  • l’art. 59, comma 4 prevedendo la reintroduzione per l’appalto integrato sulla base del progetto definitivo approvato dall’amministrazione aggiudicatrice;
  • gli art. 95 e 94 con un minore utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa a favore del minor prezzo;
  • l’art. 105, comma 7 eliminando l’obbligo di indicare in gara la terna di nominativi dei subappaltatori;
  • l’art.157, comma 8 per semplificare le procedure relative agli incarichi di progettazione e velocizzare le procedure di programmazione e affidamento di opere pubbliche.Secondo le valutazioni dell’Anci, l’obbligo di andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato “un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni“. Per questo motivo “Occorre ripristinare la possibilità di ricorrere all’appalto integrato per la realizzazione di investimenti pubblici, consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base comunque, obbligatoriamente, di un progetto definitivo, considerato il fatto che quest’ultimo definisce completamente l’opera e deve essere già munito “di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché della quantificazione del limite di spesa per la realizzazione“.Secondo Anci, “la garanzia dunque rispetto alla centralità e alla qualità del progetto è data dal rafforzamento dei contenuti dei singoli livelli di progettazione di cui all’articolo 23 e dall’obbligo, dal 2019, della progettazione in BIM. Inoltre l’appalto integrato appare maggiormente coerente – se del caso – con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa che consente al mercato di esprimere le reali migliorie progettuali. Infine, una sensibile rivalutazione dello strumento dell’appalto integrato è stata già compiuta nel primo decreto correttivo del Codice Appalti, così come nelle norme derogatorie per il suo utilizzo, introdotte per il sisma del Centro Italia e le Universiadi 2019“.Secondo l’Associazione dei Comuni Italiani, “le regole in vigore in materia di OEPV e prezzo più basso, rappresentano una delle cause di maggior blocco delle gare per la realizzazione di opere pubbliche. Sotto questo profilo, l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto esecutivo rappresenta solo un inutile appesantimento per le stazioni appaltanti, laddove – a fronte dell’obbligo di mandare in gara un progetto esecutivo (quindi di per sé completo e definito in ogni sua parte) – rimane critica l’individuazione di incontestabili elementi qualitativi su cui valutare le singole offerte“.Secondo Anci, l’attuale versione dell’art. 105, comma 7 “sta rallentando lo svolgimento delle gare laddove prevede che per gli appalti superiori alla soglia comunitaria, in sede di gara, l’operatore economico partecipante indichi una terna di subappaltatori“.

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