Escussione garanzia fideiussoria e Cauzione provvisoria: nuova sentenza del TAR

La validità della cauzione provvisoria non cessa al decorrere dei 180 giorni dalla sua sottoscrizione, ma solo all’esito della conclusione della gara.Lo ha confermato la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza n. 1416 del 2 novembre 2018 con la quale ha rigettato il ricorso presentato contro l’esclusione da una gara e la corrispondente escussione della garanzia fideiussoria.Secondo la ricorrente, esclusa dalla gara per una non congruità del costo della manodopera che il TAR pugliese ha confermato con la stessa sentenza, sarebbe illegittima la decisione della stazione appaltante di procedere alla escussione della garanzia fideiussoria rilasciata dalla impresa assicuratrice quale cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara, malgrado la garanzia prestata avesse perso efficacia, come indicato nella polizza e come evidenziato dalla ricorrente.I giudici di primo grado, confermando la tesi della difesa, hanno rilevato come la legge di gara abbia espressamente richiamato il decreto interministeriale n. 123/2004, in forza del quale la validità della cauzione provvisoria non cessa al decorrere dei 180 giorni dalla sua sottoscrizione, ma solo all’esito della conclusione della gara. Secondo il TAR, la doglianza formulata dalla ricorrente si risolve in una indebita commistione tra l’istituto della cauzione provvisoria e gli strumenti mediante i quali essa può essere prestata.La stessa censura attiene poi alla fase di esecuzione del relativo rapporto negoziale con la conseguenza che la scadenza del termine di vigenza della polizza fideiussoria si inquadra nella diversa relazione che viene ad instaurarsi tra la stazione appaltante, quale garantita e beneficiaria della polizza medesima, e la compagnia che si è impegnata a corrispondere al beneficiario l’importo dovuto, entro un termine decorrente dalla sua mera richiesta, rinunciando ad opporre qualsiasi eccezione relativa al rapporto sottostante tra debitore e beneficiario.Con tali motivazioni il TAR ha rigettato la censura della ricorrente.

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