Gare di progettazione, a che punto è la normativa?

Il meccanismo delle gare di progettazione non funziona ancora a pieno regime. Il Codice Appalti ( D.lgs. 50/2016) è in vigore da due anni, ma mancano all’appello diversi decreti attuativi. È quanto emerge dalla tabella pubblicata dal Ministero delle infrastrutture.In alcuni casi il Codice assegna dei termini per l’adozione dei decreti, ma si sono verificati dei ritardi, in altri non sono previste scadenze. Il risultato è che le nuove regole sui contratti pubblici non possono dispiegare ancora i loro effetti.Il decreto deve individuare i tre livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo). Dopo aver ricevuto i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza delle Regioni, il 20 marzo il testo è stato sottoposto nuovamente al concerto del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dei Beni culturali. I tempi di attesa non sembrano quindi brevi.Al momento è noto che sarà possibile redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica in due fasi. Nella prima fase si individuerà il progetto, potendo fare ricorso anche al dibattito pubblico per consultare le comunità coinvolte dalla realizzazione dell’opera. In questo momento si potrà raggiungere l’“opzione zero” nel caso in cui ci si renda conto che è più conveniente non realizzare l’opera. Nella seconda fase si svilupperà il progetto di fattibilità scelto.L’iter del decreto è iniziato più di un anno fa, ma dopo l’approvazione del Correttivo del Codice Appalti, i contenuti sono stati riorganizzati eliminando le manutenzioni, per le quali sono state pensate regole semplificate da definire in un altro decreto. Il decreto sulle manutenzioni regolerà una progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione ordinaria fino ad un importo di 2,5 milioni di euro.Fino all’entrata in vigore dei decreti, le gare continueranno ad essere bandite secondo il regolamento attuativo del vecchio Codice Appalti (Dpr 207/2010). È invece in vigore il decreto BIM , che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

L’obbligo dell’utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre, lo ricordiamo:
– dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo da 100 milioni di euro;
– dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro;
– dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro;
– dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
– dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
– dal 2025 per tutte le nuove opere

È in vigore anche il decreto che definisce i nuovi requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione. La più grande novità introdotta dalla norma è stata l’apertura a geometri e tecnici diplomati delle gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.Il decreto valorizza anche la partecipazione dei giovani ai raggruppamenti temporanei di professionisti e detta anche regole specifiche per società di professionisti e società di ingegneria.Sta per essere pubblicato il decreto sul direttore dei lavori. Il testo definisce i casi di incompatibilità, che impediscono l’accettazione dell’incarico, e i rapporti col coordinatore per la sicurezza, ma anche i compiti del direttore, tra cui l’accettazione dei materiali e l’attestazione dello stato dei luoghi.Il 7 marzo il testo è stato inviato al Ministero della Giustizia per gli ultimi adempimenti. Manca quindi solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che potrebbe arrivare a breve.

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