Incentivo 2% ai tecnici della PA: Per la Corte dei Conti riconoscibili anche nel caso di varianti

La Sezione di controllo della Regione Puglia della Corte dei Conti con la deliberazione 12 dicembre 2018 n.162 dopo aver richiamato l’articolo 106 (rubricato “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, che compendia in unico contesto normativo la disciplina in tema di modifiche contrattuali, e l’articolo 113 (rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”) sempre del Codice dei Contratti, ha evidenziato che non sussiste un divieto assoluto al riconoscimento degli incentivi nel caso di modifiche contrattuali.La risposta dei Giudici contabili fa seguito ad un parere richiesto da un sindaco in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche nel caso di modifiche contrattuali derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili, quali varianti in corso d’opera o prestazioni supplementari.Nella deliberazione della Corte dei Conti è precisato che “Se l’incentivo è ispirato a una logica di premialità dell’efficienza non sembrano ricorrere ostacoli alla sua erogazione in assenza di difformità da tale parametro, come nel caso delle circostanze impreviste e imprevedibili di cui alle varianti in corso d’opera o delle prestazioni supplementari”.In tali casi, nella stessa deliberazione è precisato che l’incentivo dovrà essere calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara.Sempre la Corte dei Conti precisa che “il presupposto indefettibile ai fini dell’erogazione dell’incentivo in esame deve allora essere rinvenuto nell’effettivo espletamento, in tutto o in parte, di una o più attività afferenti alla gestione degli appalti pubblici; conseguentemente, deve ritenersi legittimo il riconoscimento dell’emolumento anche in ipotesi di affidamento all’esterno di una delle attività tassativamente elencate, purché venga remunerata solo l’attività di supporto a quest’ultima effettivamente svolta dai dipendenti dell’ente”.Infine, come evidenziato dai magistrati contabili, non è obbligatorio (e dunque solo facoltativo) prevedere un valore minimo di importo a base di gara ai fini dell’applicazione degli incentivi per funzioni tecniche.

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