Legge di Bilancio: Confermate le stazioni uniche appaltanti provinciali e/o metropolitane

Confermato nell’articolo 1, comma 67 del Disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, approvato dalla Camera dei Deputati l’8 dicembre 2018, il provvedimento relativo alle centrali di committenza provinciali.Con il citato comma 67 viene sostituito l’articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che diventa il seguente:“In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 38, l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici”.Nulla viene detto, invece, relaivamente alle modalità di costituzione di dette stazioni uniche appaltanti provinciali e/o metrtopolitane e sui rapporti tra i comuni e tali stazioni uniche appaltanti.Per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 37, comma 5, era stata prevista l’emanazione di un DPCM entro il 19 ottobre 2016 (oltre 2 anni fa!) per l’individuazione degli ambiti territoriali di riferimento, dei criteri e delle modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. Come previsto dall’art. 216, comma 10 del Codice stesso, nelle more dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono stati soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012).L’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede per i comuni non capoluogo di provincia la possibilità di procedere secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.Se la modifica prevista nella legge di Bilancio che lascia sottintendere una difficoltà nel mettere mano in tempi brevi alla controriforma del codice dei contratti annunciata nelle settimane scorse venisse confermata, non solo non avrebbe più senso l’art. 37, comma 4 del Codice, ma gli uffici tecnici di Province e Città metropolitane avrebbero il copioso onere di diventare stazione unica appaltante per tutti i comuni non capoluogo di provincia. È lecito, quindi, chiedersi come si raccorderà questa modifica con le restanti parti del Codice dei contratti ma soprattutto come faranno gli attuali uffici tecnici delle Province a supportare il lavoro di tutti i comuni della provincia.

 

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