Limite del Subappalto al 30 per cento, la lettera della Commissione

La disciplina di subappalto e dell’avvalimento tra i principali oggetti della lettera della Commissione Europea che apre la procedura di infrazione contro l’Italia.Una lettera della Commissione Europea dichiara aperta la procedura d’infrazione contro l’Italia per la “mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblica”, rilevando diversi punti di contrasto tra il Codice Appalti – D.lgs 50/2016 – e le direttive 23, 24 e 25 del 2014 sugli appalti pubblici.Gli Stati membri dispongono ora di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni della Commissione; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato, e provocando un intervento della Corte di Giustizia se il dissenso con governi persistesse.Oggetto di critica da parte delle istituzioni europee sono diversi istituti la cui disciplina si è discostata dalle indicazioni euro-unitarie.Si tratta in particolare della disciplina del subappalto, dell’avvalimento, delle offerte anomale e delle esclusioni dalle gare.Sono stati oggetti di rilievi anche le norme sul calcolo del valore degli appalti, quelle sugli oneri di urbanizzazione.Come detto, la lettera si concentra sulle limitazioni del subappalto previste dal Codice Appalti, e in particolare il divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico.Secondo la Commissione che la normativa italiana viola il diritto UE in quanto essa limita il ricorso al subappalto in tutti i casi, e non solo nei casi in cui una restrizione del subappalto sia oggettivamente giustificata dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto.

Ma sono oggetto della lettera anche le seguenti limitazioni del Codice Appalti sul subappalto:

  • Obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti
  • Divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore
  • Divieto per il soggetto sulle cui capacità l’operatore intende fare affidamento di affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto
  • Divieto per l’offerente in una determinata gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa gara

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