Offerta economicamente più vantaggiosa: La trasparenza può attendere

La trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici nel criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa può attendere. È questo il risultato del comunicato di ieri del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone.In pratica, a distanza di quasi 3 anni dall’entrata in vigore del Codice dei contratti, non viene ancora data attuazione a quella che era stata un’icona della tasparenza voluta dal Governo nella legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 che all’articolo 1, comma 1 lettera hh) inseriva tra i principi ed i criteri direttivi specifici quello della “creazione, presso l’ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e dell’eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d’interesse: 1) ai fini dell’iscrizione all’albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo; 2) l’assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione; 3) che l’ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell’albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento”.Il Presidente dell’ANAC con il Comunicato 9 gennaio 2019, dopo alcune premesse, ha ritenuto necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, differire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019.Il differimento deciso dal Presidente Cantone nasce per il fatto che il 15 gennaio 2019, avremmo avuto la piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 con il superamento del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12 dello stesso Codice ma con l’iscrizione di un esiguo numero di commissari; purtroppo, aggiunge Cantone, dalla data di attivazione del sistema informatico per l’iscrizione all’Albo – già attivo dal 10 settembre 2018 – e per l’estrazione degli esperti da nominare nelle commissioni giudicatrici, il numero di iscritti nelle diverse sottosezioni dell’Albo ammonta a circa 2.100, di cui solo la metà estraibili per commissioni esterne alle amministrazioni aggiudicatrici con numerose sottosezioni (circa il 30%) completamente prive di esperti iscritti ed altre (circa il 40%) con un numero di esperti molto ridotto (meno di 10).La conclusione del comunicato è quella di affermare che, in atto, il numero degli esperti iscritti all’Albo non consente di soddisfare le richieste stimate in relazione al numero di gare previste e che, quindi, tenuto conto che il quadro normativo non sembra consentire la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse da quelle descritte all’art. 77 del Codice dei contratti nei casi di assenza e/o carenza di esperti, e di ritenere necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, differire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019.L’ANAC con la citata delibera n.648/2018 ha deciso di ottemperare a quanto disposto al paragrafo 1.2 delle linee guida n.5 predisponendo una delibera (n.648/2018) e non ulteriori linee guida ma una delibera che definisce, tra l’altro, quanto disposto ai paragrafi 5.1 e 5.2 delle litate linee guida n. 5 e, quindi, anche la data entro cui avrebbe dovuto essere superato il periodo transitorio.In pratica al punto 17 della citata delibera n. 648/2018 è detto testualmente che “Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le  quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire  dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici”. La citata delibera non può essere modificata da un Comunicato del Presidente dell’ANAC ma da un’ulteriore delibera che dovrebbe essere adottata dal Consiglio dell’ANAC stessa.

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