Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) e punteggio massimo per il ribasso: chiarimenti dall’ANAC

Non è conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante che in una procedura di gara da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) quantifica in una percentuale superiore al 30% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica dell’offerta.

Lo prevede l’art. 95, comma 10-bis del D.Lgs.n. 50/2016(c.d. Codice dei contratti) e lo prevedono anche le Linee guida Anac n.2  recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa“, ma lo ha nuovamente dovuto chiarire l’Anticorruzione con la Delibera n.7 del 09 gennaio 2019 con la quale ha risposto a un’istanza di precontenzioso con la quale un’impresa ha contestato la legittimità di una procedura di gara in quanto la Stazione appaltante avrebbe quantificato nel 40% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica dell’offerta in luogo del tetto massimo del 30% previsto dalla normativa di settore.

L’ANAC ha ricordato che l’art. 95, comma 10-bis del Codice prevede che “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento” mentre nelle Linee Guida n. 2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa è indicato che “In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del 30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga“.

Pertanto il peso del 40% attribuito per la parte economica è da ritenersi illegittimo anche, come giustificato dalla stazione appaltante, se la fornitura oggetto dell’affidamento presenta un elevato grado di omogeneità (qualitativa).

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