Offerte anomale: dal Consiglio di Stato chiarimenti sul taglio delle ali

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Ma, come si calcola la soglia di anomalia?A definire il procedimento di calcolo è l’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016(c.d. Codice Appalti o Codice dei contratti) ma a chiarirlo nel dettaglio è il Consiglio di Stato con la sentenza 17 ottobre 2017, n. 4803 che ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una sentenza di primo grado che aveva rigettato un ricorso che lamentava l’errata applicazione del metodo di calcolo per la determinazione dell’anomalia delle offerte di cui all’art. 97, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici). In particolare, la prima fase aveva portato allo scarto delle due offerte più alte e più basse, a seguito del quale si era poi proceduto alla determinazione dello “scarto medio aritmetico” (ovvero la sommatoria delle offerte rimaste in gara) ma, durante tale operazione, l’Amministrazione aveva reinserito “le due ali maggiori” (inizialmente “tagliate”), in tal modo determinando un valore del 3,36% quale scarto medio percentuale, anziché del 5,84% che si sarebbe invece ottenuto se non si fosse reinserita l’ala maggiore”. Di conseguenza, la soglia d’anomalia era passata dal 27,89% al 30,37% e quindi una concorrente, che aveva offerto un ribasso percentuale del 29,92%, non era stata esclusa ‒ come avrebbe dovuto essere, in quanto la lex specialis aveva disposto l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici ‒ e si era anche aggiudicata la gara.I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che la finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L’amministrazione deve infatti aggiudicare l’appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a carico dell’appaltatore con l’aggiunta del normale utile d’impresa affinché la stessa possa rimanere sul mercato. Occorre quindi contemperare l’interesse del concorrente a conseguire l’aggiudicazione formulando un’offerta competitiva con quello della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo senza rinunciare a standard adeguati ed al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali.Il calcolo della soglia di anomalia dell’offertaLa sentenza del Consiglio di Stato è, inoltre, servita a chiarire il calcolo della soglia di anomalia, metodo composto da una serie di operazioni successive:
a) si forma l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi;
b) si calcola il 10% del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore;
c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (taglio delle ali);
d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’operazione di accantonamento di cui alla lettera c);
e) si calcola ‒ sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’operazione di accantonamento di cui alla lettera c) ‒ lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media;
f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze;
g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la “soglia di anomalia”.

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