Omessa presentazione documento di identità: esclusione o soccorso istruttorio?

Omessa presentazione documento di identità: esclusione o soccorso istruttorio? Omettere di allegare la copia di un documento di identità del legale rappresentante di una società può costare caro, in una procedura di gara. L’esclusione, per l’esattezza. È quello che è successo proprio a un operatore, escluso da una Stazione Appaltante nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un servizio di trasporto, in quanto la sua offerta è risultata “carente del documento di identità del legale rappresentante, come previsto nella lettera di invito.

Esclusione da gara per omessa presentazione del documento identità: la sentenza del TAR

L’esclusione ha determinato il ricorso al TAR Sardegna che però, con la sentenza n.127/2022 ha confermato la decisione della stazione appaltante. Di contro, la ricorrente sosteneva che la lettera di invito fosse contraddittoria, che nella parte del contenuto dell’offerta non comprendesse tra i documenti da presentare quello di identità, e che in ogni caso si sarebbe violato l’art. 83 comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 sul principio di tassatività delle cause di esclusione.

Il giudice amministrativo però non è stato dello stesso avviso, rilevando che tutte le offerte presentate dall’operatore, rese in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, risultavano carenti del documento di identità del legale rappresentante, come previsto dall’art. 2 (Partecipazione) della lettera d’invito. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che i concorrenti, secondo quanto prescritto dalla lex specialis e in ossequio alla disciplina di cui al d.P.R. n. 445/2000, risultavano tenuti ad allegare alla domanda e alle dichiarazioni sostitutive la copia del documento d’identità del legale rappresentante.

Applicazione del soccorso istruttorio

Una volta chiarito che i partecipanti alla gara erano tenuti ad allegare alla domanda e alle dichiarazioni una copia del documento d’identità, il giudice ha anche escluso che la stazione appaltante avesse il dovere di attivare nei suoi confronti la procedura di soccorso istruttorio, analogamente a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 con riguardo alle “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” e, in particolare, ai casi di “mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”.

Sul punto, la giurisprudenza ha più volte confermato che l’assenza della copia fotostatica del documento di identità allegata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.

È quindi legittima l’esclusione dalla gara del concorrente che non ha allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da unire all’offerta tecnica per attestarne un requisito, la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, trattandosi di omissione che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio.

Allegazione copia documento è adempimento inderogabile

Come sottolinea il TAR, l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire legale autenticità alla sottoscrizione apposta e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione: “si tratta, pertanto, di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia del documento di identità e della istanza (o della dichiarazione sostitutiva), un collegamento tra l’istanza (o la dichiarazione) e il documento, nonché a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta”.

Le dichiarazioni sostitutive, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, presuppongono, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione del legale rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto, oppure, come sarebbe stato necessario in questo caso, l’allegazione di copia fotostatica, anche se non autenticata, di un documento del sottoscrittore.

L’istanza (o dichiarazione), solo se formata a norma degli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, diviene un documento avente lo stesso valore giuridico di un “atto di notorietà”, per cui la mancata allegazione del documento di identità rende del tutto nulle e inefficaci le dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di partecipazione (non sanabili in alcun caso e certo non con le regole del soccorso istruttorio in materia di appalti), le quali devono considerarsi come del tutto omesse, ossia in violazione di legge e del bando.

Il ricorso è stato quindi respinto: secondo il TAR la stazione appaltante ha correttamente escluso dalla gara la società per mancata presentazione del documento di identità del legale rappresentante allegato alla documentazione e all’offerta.

 

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