In vigore dal 4 dicembre scorso la legge 1 dicembre 2018,n.132recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.Nell’articolo 25 del decreto-legge n. 113/2018 rubricato “Sanzioni in materia di subappalti illeciti” è modificato l’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646 con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L’intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato contravvenzionale in parola e, secondariamente, l’equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.In particolare, viene previsto l’aumento della reclusione da uno a cinque anni (prima da sei mesi a un anno) oltre ad una multa non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto, a chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Stretta anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo a cui si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo.Nel testo, poi, dell’articolo 26, comma 1 del decreto-legge n. 113/2018, così come definito dalla legge di conversione, viene modificato l’articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81(c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro) prevedendo che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, anche al Prefetto soltanto nel caso di lavori pubblici anche se in verità resta il mistero di cosa ne farà di tale comunicazione il Prefetto. Il testo dell’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 è così modificato: “1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
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