Project Financing, gli strali dell’ANAC sul maxi-bando del Comune di Sassari

Sono 30 i giorni assegnati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al Comune di Sassari per adeguare la documentazione di gara, pena il ricorso innanzi al giudice amministrativo.È quanto prevede la Delibera ANAC 17 ottobre 2018 n.867 recante parere ai sensi dell’art. 211 comma 1-ter del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) su bando e disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per la concessione gestione e manutenzione del cimitero cittadino e del cimitero di Palmadula – Conduzione del forno crematoio – Progetto di finanza (art. 183 del Codice) – Comune di Sassari.Come previsto dall’art. 211, comma 1-ter del Codice, l’ANAC ha emesso il suo parere di precontenzioso ritenendo il bando del Comune di Sassari viziato da gravi violazioni e indicando specificamente i vizi di legittimità riscontrati.Entrando nel dettaglio, il parere si riferisce ad un bando pubblicato dal comune di Sassari il 28 settembre 2018 con termine di presentazione delle offerte al 6 novembre 2018, pertanto ancora in corso. La procedura si inquadra nell’ambito di un project financing per la gestione del sistema cimiteriale ed origina dalla proposta che una A.T.I. ha depositato, in qualità di promotore, presso il Comune, in data 16 Maggio 2017, secondo quanto previsto dagli articoli 179 comma 3 e 183 comma 15 del Codice.L’analisi della documentazione di gara da parte dell’ANAC ha evidenziato alcune criticità e misure che appaiono ingiustificatamente restrittive della partecipazione.In particolare, l’Anticorruzione ha evidenziato 4 punti che la stazione appaltante potrà correggere entro 30 giorni con un avviso di rettifica:

  • la documentazione pubblicata non dà evidenza del preventivo inserimento del progetto di fattibilità nei documenti di programmazione del ComuneAi fini della legittimità della procedura, l’ANAC ritiene indispensabile che l’amministrazione dia prova – e correlata evidenza nel bando –  di aver inserito il progetto di fattibilità nei documenti di programmazione
  • nel bando non è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazioneL’ANAC ritiene che il bando-disciplinare debba essere integrato con l’espresso richiamo al diritto di prelazione;
  • con riferimento ai requisiti di capacità tecnica per il triennio, il bando non offre la possibilità di presentare “servizi analoghi”, in violazione del principio di concorrenzaSecondo l’Anticorruzione la richiamata previsione del bando-disciplinare deve essere integrata con il riferimento all’ammissibilità di comprova del requisito mediante servizi analoghi;
  • la bozza di convenzione risulta essere in contrasto con la legge regionale che riguarda la gestione dei cimiteriIn particolare, l’art. 12 della bozza di convenzione nel paragrafo rubricato “Per la gestione delle concessioni” prevede che: “Il concessionario avrà la facoltà di proporre, a titolo oneroso per l’utenza, arredi funebri per i manufatti cimiteriali allo scopo di uniformare le tipologie e l’immagine del cimitero”. Benché non vi sia l’attribuzione in esclusiva dell’attività in capo al concessionario, il riconoscimento della facoltà di proporre servizi ulteriori a titolo oneroso all’utenza può comunque costituire un vantaggio competitivo in contrasto con il chiaro divieto di commistione previsto dalla legislazione regionale di settore. Pertanto, l’ANAC ritiene che la facoltà attualmente prevista nella bozza di convenzione debba essere espunta.

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