Proroghe confermate

Ecco che vengono confermate alcune proroghe per quanto concerne i lavori pubblici, già inserite nel testo originario del decreto-legge.

Innanzitutto viene prorogato il termine entro il quale devono essere inoltrate le procedure di gara regolamentate dal D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) dal 30 giugno c.a. al 31 dicembre c.a., per le quali l’importo dell’anticipazione prevista a favore dell’appaltatore che si è già avvalso di un’anticipazione contrattualmente prevista, può essere estesa fino al 30%, ovviamente sempre nel range ragionevole e giustificabile con le risorse annuali destinate per ogni singolo intervento messo a disposizione della stazione appaltante.

Precisiamo che per quanto riguarda il valore del contratto di appalto, l’importo dell’anticipazione del prezzo viene fissato al 20% e deve essere corrisposto all’appaltatore entro e non oltre i 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, ma viene posta un’eccezione ossia che può essere corrisposto anche nella situazione in cui vi è una consegna in via d’urgenza dei lavori, servizi o forniture e questo viene disciplinato dall’art. 32 comma 8 del Codice.

Inoltre, e non meno importante, vengono ampliate a tutto il 2021 le semplificazioni riguardanti gli anni 2019 – 2020, per l’affidamento dei lavori di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria ( ad eccezione di quei lavori che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali o impianti), e il relativo iter di affidamento può essere messo in moto anche nel caso di disponibilità di finanziamenti isolati alle sole attività di progettazione

Di.Sa rievoca anche una delibera dell’Anac, nella quale viene espresso che non vi è alcun limite o impedimento per l’anticipazione del prezzo nelle procedure sotto-soglia europea, in quanto la possibilità di anticipare serve ad aiutare l’appaltatore a fronteggiare tutte quelle spese iniziali e a garantire il corretto perseguimento e la funzionale esecuzione del contratto.

 

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