Quota residua subappalto: come recuperarla. Quota residua di un subappalto: è possibile recuperare l’importo non utilizzato quando il subappaltatore abbia utilizzato una cifra inferiore rispetto a quella specificata nella richiesta del subappalto? Nel merito ha risposto il MIMS con il parere n. 1032/2021.
In particolare, al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili è stato richiesto:
Ricordiamo che il subappalto è un istituto regolato dall’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Esso al comma 2 stabilisce che “Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare”.
Sempre l’art. 105 stabilisce che l’affidatario:
Secondo il MIMS, la soluzione è molto semplice: nel caso di quota residua del subappalto, essa potrà essere utilizzata dall’appaltatore per eseguire direttamente, oppure potrà essere subaffidata/subappaltata. Ad ogni modo, la variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante e, in caso di subappalto, essa dovrà essere autorizzata.
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