Referenze bancarie – Contenuto difforme rispetto alla lex specialis

La lettera di invito imponeva ai concorrenti di presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, da cui risultasse “inequivocabilmente la solvibilità del concorrente in relazione all’importo di gara”.Le referenze bancarie prodotte dalla ricorrente attestano una “situazione finanziaria equilibrata che consente di far fronte agli impegni assunti” (la prima) e la presenza di “mezzi finanziari adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva” (la seconda).
Le referenze bancarie prodotte non attestano in modo specifico ed inequivocabile l’immediata solvibilità dell’impresa con riferimento all’importo di gara, non essendo al riguardo sufficiente che le stesse menzionino nel loro oggetto la procedura di gara di cui si discute.Ritenuto che nel caso di specie rilevi l’omessa allegazione, sotto un profilo sostanziale, di un documento previsto a pena di esclusione e non un’irregolarità sanabile, con la conseguenza che non risulta possibile far ricorso al cosiddetto “soccorso istruttorio”, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali (sul punto, cfr. parere dell’ANAC n. 100 del 26 novembre 2014, nonché i principi enunciati nelle decisioni del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 16/2014 e n. 9/2014). Ritenuta ininfluente la circostanza che il fac-simile per la presentazione delle referenze bancarie sia stato messo a disposizione dalla stazione appaltante solo a seguito di una richiesta di chiarimenti, posto che la descrizione del contenuto della referenza era delineato in modo inequivocabile e puntuale nel punto 11 della lettera di invito.Ritenuto che il requisito della capacità economica possa certamente essere provato con altri mezzi, ma che era onere della società ricorrente avvalersi tempestivamente di tali strumenti alternativi.

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