Regolarità fiscale – Debiti tributari auto liquidati – Avviso bonario di pagamento – Cartella di pagamento – Differenza – Definitività dell’accertamento (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

Come risulta testualmente dalle note dell’Agenzia delle entrate la cartella esattoriale su cui si discute “deriva da un debito tributario emerso a seguito di controllo ex art. 36 bis dpr n. 600/73”, ossia un controllo automatizzato cui fa seguito l’invio al contribuente di un avviso bonario di pagamento, atto quest’ultimo che il destinatario non è però onerato ad impugnare (ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) davanti al giudice tributario, non contenendo una vera e propria pretesa erariale bensì un mero invito al contribuente di fornire al fisco elementi chiarificatori delle anomalie rilevate dal controllo automatizzato. L’onere di impugnazione – e con esso la definitività dell’accertamento, ove non assolto – riguarderà invece la relativa cartella di pagamento successivamente notificata dall’agente della riscossione, unitamente al presupposto ruolo.Nel caso di debiti tributari autoliquidati, come quello su cui si discute, la cartella di pagamento non è infatti preceduta dalla notifica di un formale avviso di accertamento (atto, quest’ultimo, la cui mancata impugnazione nei termini di legge comporta la definitività della pretesa erariale).Per l’effetto – anche a prescindere dalla circostanza che l’attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle entrate avrebbe comunque vincolato la stazione appaltante, impossibilitata sul punto a svolgere un proprio accertamento difforme (ex multis, Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3663; V, 18 gennaio 2011, n. 789) – la notifica della cartella di pagamento non dava di per sé atto della preesistenza di una violazione grave, “definitivamente accertata”, degli obblighi tributari (per tale comportante l’esclusione dalla gara dell’operatore economico, a sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016), ma solo avrebbe fatto decorrere il termine per l’eventuale impugnazione o la definizione agevolata degli importi ivi previsti.Solamente all’infruttuosa scadenza di tale termine avrebbe quindi potuto venire in essere la condizione ostativa per la prosecuzione del rapporto.Va ricordato, in argomento, che il requisito della definitività dell’accertamento, alla stregua del richiamato art.80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, non ricorre quando la definizione concreta del rapporto tributario è ancora esposta all’oppugnabilità o alla negazione giudiziale e, dunque, non ha raggiunto un livello di sicurezza tale per cui l’aspirante concorrente sia da presumere senz’altro inaffidabile e da estromettere: vale a dire, o quando siano ancora pendenti i termini per la presentazione di una contestazione giurisdizionale o, in caso di avvenuta impugnazione, laddove la pronuncia giurisdizionale non sia ancora passata in giudicato (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 28 luglio 2016, n.3421; sez. V, 20 aprile 2010, n. 2213; VI, 27 febbraio 2008, n. 716).Al riguardo, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio, con decisione 20 agosto 2013, n. 20, ha rimarcato che, sul piano tecnico, la rateizzazione si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà luogo ad una novazione dell’obbligazione originaria (in termini, già Cons. Stato, IV, 22 marzo 2013, n. 1633).
L’ammissione alla rateizzazione, precisa l’Adunanza plenaria, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, implica quindi la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e seguenti del Codice civile. Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria.Il che vale ad integrare la condizione prevista all’ultimo cpv dell’art. 80, comma 4 cit., a mente del quale “Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

 

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