Responsabilità solidale negli appalti, dal Ministero del Lavoro chiarimenti

Nessuna deroga alla responsabilità solidale del committente, neanche per i contratti collettivi stipulati prima del 17 marzo 2017, giorno dell’entrata in vigore del Decreto – Legge 25/2017 che ha ripristinato totalmente la responsabilità solidale negli appalti.A chiarirlo il Ministero del Lavoro nell’ interpello 5/2018, in cui spiega come interpretare i contratti collettivi che ancora oggi prevedono questa deroga.L’interpello ricorda che in precedenza le norme permettevano alla contrattazione collettiva di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.  Il DL 25/2017 ha, però, rimosso la possibilità per il contratto collettivo di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti.Tale modifica normativa ha effetti dal 17 marzo 2017, data della sua entrata in vigore, senza che sia prevista alcuna disciplina transitoria né in ordine agli effetti sui contratti collettivi in corso di validità né sui contratti di appalto sottoposti a misure di controllo ai sensi di eventuali previsioni collettive attuative della disposizione abrogata.Il Ministero ha specificato che nei nuovi contratti collettivi è impossibile inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà. Per quanto attiene alla operatività delle disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, il Ministero ha chiarito che “le stesse non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data”.Per il Ministero “la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del DL 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo”.Il Decreto Legge 25/2017 approvato ristabilisce un’uguale responsabilità (responsabilità solidale), tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili: il committente sarà chiamato a rispondere per eventuali violazioni compiute dall’impresa appaltatrice nei confronti del lavoratore.Di conseguenza, l’azienda che appalta sarà tenuta a esercitare un controllo più rigoroso su quella a cui affida un appalto, essendo abrogata anche la norma del Dlgs 276/2003 che da un lato disciplinava la facoltà per la contrattazione collettiva nazionale di derogare alle previsioni normative in materia di solidarietà, dall’altro prevedeva un meccanismo processuale che consentiva al committente di invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

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