Rito super accelerato – Ricorso incidentale – Rapporto con ricorso principale – Condizioni di ammissibilitá (artt. 42 e 120 comma 2-bis d.lgs. n. 104/2010)

L’art. 42 del codice del processo amministrativo reca la qualificazione formale del ricorso incidentale come strumento per la proposizione di “domande”, il cui interesse sorge solo in dipendenza della proposizione del ricorso principale. Si è in tal modo chiarito che tale rimedio può avere un contenuto complesso, ancorché innestato nella matrice comune della “difesa attiva” della parte intimata. In particolare, in relazione alle diverse circostanze, infatti, lo strumento «può assumere la fisionomia dell’atto con il quale la parte intimata: a) formula un’eccezione, eventualmente a carattere riconvenzionale; b) propone una vera e propria domanda riconvenzionale, diretta all’annullamento di un atto; c) articola una domanda di accertamento pregiudiziale, volta, comunque, a ottenere una pronuncia che precluda l’esame del merito del ricorso principale»( Consiglio di Stato, A.P. , 7 aprile 2011,n. 4). Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità del c.d. ricorso incidentale escludente anche nell’ambito del c.d. “rito superspeciale” tratteggiato dagli artt. 120, commi 2-bis e 6-bis, cod. proc. amm. (T.A.R. Basilicata, 4 ottobre 2017,n. 621).Tale approdo ha trovato conferma in un condivisibile orientamento del Giudice d’appello, così sintetizzabile: a) la rapidità di celebrazione del contenzioso sulle ammissioni non è pregiudicata dal rimedio di cui all’art. 42, comma 1, c.p.a. che comporta un incremento dei tempi processuali non significativo (30 giorni), equivalente a quello previsto per i motivi aggiunti; b) l’espressa menzione nell’art. 120 comma 2-bis c.p.a. del ricorso incidentale, porta a ritenere che la portata di tale rimedio processuale debba intendersi estesa anche agli atti che costituiscono l’oggetto proprio del nuovo rito super-accelerato;

  1. c) è preclusa l’attivazione del ricorso incidentale al delimitato fine di dedurre, in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, le censure relative alla fase di ammissione;
  2. d) l’esclusione del ricorso incidentale comporterebbe una considerevole compromissione delle facoltà di difesa della parte resistente la quale, vista la contestazione della sua ammissione alla gara, non potrebbe paralizzare in via riconvenzionale l’iniziativa avversaria; e) l’esigenza di concentrazione in un unico giudizio, caratterizzato dalla snellezza e celerità di cui al comma 2-bis dell’art. 120, tutte le questioni attinenti alla fase di ammissione ed esclusione dei concorrenti, nel rispetto del principio della parità della armi e della effettività del contraddittorio, salvaguarda la natura dell’impugnazione incidentale quale mezzo di tutela dell’interesse che sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale (in termini,Consiglio di Stato, Sez. III, 27 marzo 2018,n. 1902; nello stesso senso  Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2017, n. 5182).Ciò nondimeno, anche ove esperito nell’ambito del cennato rito superspeciale (ove potrebbe essere ravvisata la persistenza dell’interesse alla sua decisione, anche in caso di inammissibilità o infondatezza del ricorso principale, al fine di conseguire comunque il risultato dell’esclusione dalla gara del ricorrente principale), il ricorso incidentale resta comunque caratterizzato dalla posizione di subalternità rivestiva dall’autore, che non ha agito per primo e autonomamente, bensì nell’ambito di un rapporto processuale insorto per iniziativa dal ricorrente principale, e ha agito a tutela di un interesse proprio alla conservazione dell’atto impugnato e per prevenire il pregiudizio che gli deriverebbe dall’accoglimento del ricorso principale. Infatti, se privato delle proprie caratteristiche escludenti o paralizzanti, “il rimedio processuale azionato dal concorrente convenuto in giudizio finirebbe per risultare del tutto svincolato e indipendente dal ricorso principale, sia sotto il già esaminato profilo del termine decadenziale della sua introduzione in giudizio; sia sotto il profilo della essenzialità della sua cognizione, poiché il giudice sarebbe chiamato in ogni caso a scrutinare il mezzo incidentale anche in ipotesi di acclarata infondatezza del rimedio principale. Più in generale, il giudice dovrebbe esaminare entrambe le impugnative, indipendentemente dai loro esiti rispettivi, trattandole alla stregua di azioni del tutto autonome e prive di reciproche implicazioni. Dunque, non di “ricorso incidentale” in senso proprio potrebbe discorrersi, una volta sterilizzatene tutte le più specifiche proprietà che lo configurano come strumento di difesa riconvenzionale, proponibile in via consequenziale all’impugnativa principale” (Cons. Stato, sez. III, n. 5182 del 2017).

 

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