Sardegna, il Governo impugna la legge sugli appalti

Alcune norme della legge della Regione Sardegna in materia di contratti pubblici “eccedono dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia e invadono la competenza riservata allo Stato, in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, dall’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione”.Per questo motivo il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’8 maggio scorso, ha deliberato di impugnare la legge regionale sarda 8 del 13 marzo 2018, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.Ma secondo la Regione non c’è niente da temere e non ci saranno difficoltà a dimostrare la legittimità dei contenuti.Il Governo ha osservato che, in base all’articolo 2, comma 3 del Codice Appalti ( D.Lgs. 50/2016) “le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”. Questo significa che le Regioni ad autonomia speciale devono conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice.In base al suo statuto, la Sardegna ha una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale. Non rientrano in questa sfera le norme sulle procedure di gara e l’esecuzione del contratto, che sono oggetto del Codice Appalti, cui la Regione deve attenersi.Secondo il Governo, una serie di disposizioni non si attengono a questi limiti. L’articolo 34, comma 1, prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto pubblico. Il comma 2 conferisce la facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento. La norma confligge con il Codice, in base al quale il responsabile unico del procedimento coincide col responsabile di progetto, perché crea una stratificazione di responsabilità.L’articolo 37 prevede che “ai fini della nomina dei componenti della commissione di gara, la Regione istituisce e gestisce l’Albo telematico dei commissari di gara”. La norma, sostiene il Governo, contrasta con la Legge delega 11/2016, che stabilisce la creazione di un albo nazionale tenuto dall’Anac.L’articolo 39, che prevede l’emanazione di linee guida e un codice regionale delle buone pratiche, a detta del Governo si sovrappone alle competenze conferite all’Anac per l’adozione di atti di indirizzo, quali linee guida, bandi tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile.Infine secondo il Governo l’articolo 45, sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti, non rispetta il sistema di qualificazione che verrà gestito dall’Anac sempre a livello nazionale, secondo regole uniformi.“La legge nel suo complesso è stata ritenuta non confliggente con le prerogative statali – ha dichiarato l’assessore dei Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini. L’atto di impugnazione degli articoli 34, 37, 39 e 45 della legge regionale 8/2018 da parte del Governo, non intacca, infatti, gli elementi fondanti e distintivi dell’impianto normativo, quali la società di scopo per la realizzazione di opere pubbliche strategiche, le premialità a favore delle micro-imprese e dei giovani professionisti e la qualità architettonica nelle opere pubbliche”.La LR 8/2018 ha l’obiettivo di snellire l’attuazione delle opere pubbliche e, per la prima volta, introduce il concetto di qualità architettonica delle opere.La norma prevede inoltre la costituzione di una società, interamente a capitale pubblico, per lo studio, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche di interesse regionale, riordina le funzioni dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici e il piano triennale per gli acquisti verdi.

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