Servizi di ingegneria e architettura, bene le gare con il nuovo Codice ma mercato precluso ai piccoli

Considerato l’obbligo di affidare gli appalti di lavori ponendo a base di gara il progetto esecutivo (art. 59 del decreto legislativo 18 aprila 2016,n.50 c.d. Codice dei contratti), il mercato dei servizi di ingegneria e di architettura non poteva che beneficiarne con trend positivi che lasciano soddisfatti associazioni ed enti che rappresentano i professionisti della progettazione.L’art. 59, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, infatti, che “Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l’innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E’ vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis” e i successivi comma 1/bis e 1/ter prevedono:

1-bisLe stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori“.

1-terIl ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione“.

L’ultimo rapporto elaborato Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sul mercato dei servizi di ingegneria e architettura. ha evidenziato che nei mesi di marzo ed aprile 2018 i bandi di gara per servizi “puri” di ingegneria (escludendo i concorsi e gli accordi quadro) hanno superato complessivamente i 74 milioni di euro per importo a base d’asta, circa il 50% in più di quanto rilevato nello stesso bimestre del 2017 e valore in assoluto più elevato del periodo marzo-aprile negli ultimi 7 anni.Prendendo in considerazione anche accordi quadro, concorsi e gare con esecuzione, l’importo complessivo posto a base d’asta per i servizi di ingegneria (escludendo gli importi per l’esecuzione) arriva a superare gli 85 milioni di euro. Di questi, quasi l’87% è destinato alle gare per servizi “puri”, mentre i 6 accordi quadro messi a gara nel bimestre in esame offrono poco meno del 6% dell’importo totale. Ormai minimo si rileva invece il valore delle gare con esecuzione dopo la limitazione dell’appalto integrato, ammesso solo per alcune tipologie di gare: in questo caso gli importi destinati ai soli servizi di ingegneria (esclusi quelli di esecuzione) non arrivano ai 6 milioni di euro, pari al 6,7% del totale.“Il mercato – ha commentato Michele Lapenna, Consigliere CNI e responsabile Osservatorio Bandi – conferma ancora una volta il trend positivo dopo i dati negativi di forte recessione che hanno caratterizzato il periodo pre D.Lgs. 50/2016. A tale proposito occorre ricordare che, rispetto al 2015, nei primi due anni in cui è in vigore il nuovo quadro normativo i valori del mercato dei Sia si sono quasi raddoppiati. Significativa, inoltre, è la scarsa incidenza delle gare di progettazione ed esecuzione e degli accordi quadro che nel primo bimestre dell’anno in corso si attestano entrambe attorno al 6% del totale delle gare. Altri dati positivi derivano dall’applicazione del DM Parametri Opere Pubbliche per la determinazione della base d’asta”.

In ogni caso – ha concluso Lapenna – il mercato continua ad essere chiuso agli operatori di piccole e medie dimensioni nei casi in cui gli importi a base d’asta diventano significativi. Sopra i 100 mila euro di importo il ruolo degli operatori di piccole e medie dimensioni è infatti pari a meno del 3% del totale. Il tema dell’apertura del mercato con una significativa riduzione dei requisiti di partecipazione alle gare resta il tema da affrontare con il nuovo Governo e il nuovo Parlamento nella rivisitazione del D.Lgs. 50/2016”.

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