Servizi di progettazione e Importo a base d’asta

La sentenza del Consiglio di Stato n.4614/2017 è stata al centro del dibattito delle ultime settimane, soprattutto perché “sembra” aver sdoganato il concetto che i servizi professionali possano essere resi in forma gratuita.In realtà, la situazione è ben diversa perché l’attuale impianto normativo per gli appalti pubblici in Italia prevede (art. 24, commi da 8 a 8-ter del D.Lgs. n.50/2016) l’obbligo per le S.A di utilizzare il decreto 17/6/2016(c.d. Decreto Parametri) per la determinazione dell’importo da porre a base d’asta e il divieto di prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.La prima versione del Codice Appaltilasciava ampia discrezionalità alla S.A. nella scelta dell’importo da porre a base d’asta che “poteva” essere determinato con l’utilizzo del decreto Parametri e non prevedeva alcun divieto per le sponsorizzazioni o rimborsi.Nonostante negli ultimi anni i professionisti si siano spesso interrogati sull’utilità dei Consigli Nazionali e della Rete delle Professioni Tecniche, è bene ricordare che se oggi non potranno più esistere dei “casi Catanzaro” è soprattutto merito di questi organismi che, dalla pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. n. 50/2016, hanno fatto un lento e silenzioso pressing nei confronti del Governo e delle Commissioni per la modifica di diverse disposizioni che avrebbero penalizzato i liberi professionisti. Tra queste quella che riguarda l’art. 24 del Codice.

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