Soccorso istruttorio e carenza di requisiti

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con Sentenza n. 1554 del 07.02.2019, conferma la non possibilità di ricorrere al Soccorso Istruttorio per mancanza dei requisiti.Nel caso in esame, a causa dell’accertamento della carenza dei requisiti minimi prescritti per l’offerta tecnica e, quindi, della sostanziale inadeguatezza dell’operatore economico, l’esclusione della ricorrente si poneva in termini di “atto dovuto”, affatto sproporzionato e, anzi, espressamente imposto dalla lex specialis di gara in veste di strumento utile o, meglio, indispensabile per l’Amministrazione per esprimere il proprio dissenso ad un prodotto non rispondente alle caratteristiche tecniche minime richieste nel disciplinare posto a base della selezione (cfr. C.d.S., n. 1809 del 2016)La Sentenza precisa inoltre che a carenze di tale genere, atte a rivelare l’inadeguatezza dell’offerta tecnica formulata (perché non rispondente ai requisiti minimi prescritti dal disciplinare di gara), non è possibile ovviare con il rimedio del c.d. soccorso istruttorio né, d’altro canto, mediante il richiamo del principio di tassatività dei casi di esclusione, concernenti i differenti casi del mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 1809/2016, già cit.; TAR Lazio, Sez. I bis, 23 dicembre 2016, n. 12819), come, peraltro, desumibile anche dal punto 13 del disciplinare di gara.

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