Tracciabilità dei flussi finanziari: aggiornate le Linee Guida ANAC

Tracciabilità dei flussi finanziari: aggiornate le Linee Guida ANAC

Con la delibera del 19 dicembre 2023, n. 585, ANAC ha aggiornato la determinazione del 7 luglio 2011, n. 4, modificando alcune parti delle Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari e fornendo alcune importanti indicazioni sugli obblighi da assolvere.

Tracciabilità flussi finanziari: le linee guida ANAC

Come spiega l’Autorità, l’intervento è stato necessario per aggiornare i riferimenti normativi e le indicazioni alle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, comprese le nuove norme in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

ANAC ha anche chiarito che le indicazioni della determinazione riguardano esclusivamente gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mentre gli adempimenti in materia di comunicazione all’Autorità, di trasparenza o di pubblicità legale sono disciplinati in altri atti.

Ciò significa che eventuali esenzioni sull’applicazione della normativa sulla tracciabilità potrebbero non corrispondere all’esenzione dagli altri obblighi vigenti. È il caso, ad esempio, degli affidamenti in house, per i quali non è prevista l’applicazione della normativa sulla tracciabilità, ma resta fermo l’assoggettamento agli obblighi di comunicazione in favore dell’Autorità legati alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di trasparenza.

Le novità

Queste le principali indicazioni fonite dall’Autorità:

  • nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (di regola esenti dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità) qualora si verifichino trasferimenti di denaro al di fuori del perimetro pubblico, detti movimenti devono essere tracciati. Si tratta, ad esempio, del caso in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati;
  • allo stesso modo, nel caso di prestazioni svolte in regime di amministrazione diretta (par. 2.11) è stato precisato che laddove siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi, occorre acquisire il CIG;
  • per quanto riguarda i servizi sociali, le indicazioni introdotte con la delibera n. 371/2022 sono state aggiornate al nuovo quadro normativo di riferimento (articoli, 61, 128 e 129 del codice); inoltre è stato chiarito che il regime semplificato di acquisizione del CIG previsto per tali affidamenti fa salva l’applicazione degli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati e di strumenti di pagamento tracciabili ed è stata precisata la modalità di applicazione della normativa in materia di tracciabilità nel caso di contributi erogati agli enti del terzo settore ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241/90;
  • per le concessioni demaniali si distinguono le ipotesi in cui vi sia una prevalenza della componente servizi e quindi l’oggetto della concessione sia qualificabile come concessione di servizi e non di beni. Al di là del nomen iuris utilizzato, per ANAC è opportuna l’applicazione della normativa sulla tracciabilità.

Infine, sono state eliminate le indicazioni sulle modalità di acquisizione del CIG, per le quali ANAC rinvia alle delibere del 20 giugno 2023, n. 261 e del 19 dicembre 2023, n. 584, e alla Comunicazione adottata congiuntamente con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2023, n. 582.

 

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