Verifica anomalia e Requisiti speciali nelle gare di servizi e forniture dall’ANAC due nuove rassegne

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso disponibili due interessanti rassegne ragionate che riguardano i pareri di precontenzioso in tema di verifica dell’anomalia e i requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture.

La rassegna sulla verifica dell’anomalia prende come riferimento i pareri di precontenzioso emessi dall’ANAC nel triennio 2017-2019 e fornisce un quadro sistematico e organico degli orientamenti assunti in materia nel corso del tempo al fine di assicurare la corretta valutazione delle offerte, funzionale all’individuazione del miglior offerente. Molti i profili che emergono dalla rassegna:

  • l’individuazione delle offerte anomale e l’avvio della verifica di congruità;
  • le prime decisioni assunte in merito dall’Autorità dopo l’entrata in vigore del decreto c.d. “Sblocca Cantieri”;
  • l’istruttoria nell’ambito della verifica di anomalia e l’oggetto della verifica di anomalia;
  • l’esito della verifica e l’obbligo di motivazione;
  • l’esclusione automatica delle offerte e la sindacabilità del giudizio di anomalia.

Le molteplici pronunce dell’Autorità in merito ai requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture hanno consentito di elaborare una rassegna che, muovendo dalle più recenti determinazioni dell’Anac post-Codice del 2016, ripercorre i principali aspetti connessi alla disciplina dei requisiti speciali di partecipazione, evidenziando gli indirizzi espressi nonché la continuità e i mutamenti di orientamento rispetto al previgente Codice del 2006. La rassegna è ripartita nelle tre marco-aree dei requisiti speciali – idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa, capacità economico-finanziaria – e illustra i principali profili affrontati dall’Autorità.

Molte le pronunce ricordate dall’Autorità, tra le quali:

Verifica dell’anomalia

  • la Delibera 23 maggio 2018,n. 475 – Negli affidamenti di contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi e forniture, le stazioni appaltanti godono di un ampio potere discrezionale nella individuazione dei requisiti speciali di partecipazione comprovanti l’idoneità professionale, la capacità tecnica ed economico-finanziaria degli operatori economici, avendo facoltà di stabilirne di particolarmente rigorosi, oppure, tenuto conto della tipologia di prestazioni dedotte nel contratto, potendo anche valutare di non indicarli;
  • la Delibera 17 ottobre 2018, n. 898 – Con specifico riferimento alle modalità di individuazione dell’offerta anomala, l’articolo 97 mantiene l’impostazione generale, in ragione della quale, ai fini della valutazione dell’anomalia, coesistono due distinti modelli:
    1. uno, di carattere obbligatorio, che, a seconda del numero delle offerte ammesse e del criterio di aggiudicazione prescelto, impone alla stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo quanto previsto nell’articolo in esame1 (cfr. in particolare, i commi 2, 2bis, 3 e 3bis dell’art. 97);
    2. l’altro, di natura facoltativa, che si configura come espressione delle prerogative tecnico-discrezionali proprie della stazione appaltante e che pertanto è rimesso alle valutazioni in concreto svolte dall’amministrazione (art. 97, comma 6, ultimo periodo).
    Con riguardo ai due modelli, l’Autorità ha avuto modo di specificare la natura obbligatoria del primo, contrapposta alla connotazione discrezionale del secondo. Al riguardo, l’Autorità ha avuto modo di specificare che, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non possa esimersi dal procedere alla verifica di anomalia dell’offerta.
  • la Delibera 18 settembre 2018, n. 821 – nella quale l’Autorità ha puntualizzato che, in presenza di due concorrenti, la stazione appaltante “non [è] tenuta ad attivare il procedimento di anomalia dell’offerta (art. 97, co. 3 -bis d.lgs. 50/2016: «Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque»)”;
  • la Delibera 9 maggio 2018 n. 442– al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 97 commi 2, 2bis, 3 e 3bis, la stazione appaltante dispone di una quanto mai ampia discrezionalità in ordine alla scelta di procedere o meno alla verifica (facoltativa) di congruità dell’offerta, che, peraltro, non necessita di particolari motivazioni;
  • la Delibera 5 dicembre 2018, n. 1126 – insindacabile la decisione della stazione appaltante di non procedere all’avvio di un procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia pur in presenza di un ribasso significativo offerto dall’aggiudicatario, in quanto non “di portata tale da ritenere censurabile come macroscopicamente irragionevole l’operato della stazione appaltante”;
  • la Delibera 23 luglio 2019, n. 715 (la prima sull’individuazione della soglia di anomalia dopo l’entrata in vigore dello Sblocca Cantieri) – con la quale l’Autorità ha formulato i primi chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia previste dall’art. 97, comma 2, in relazione al quale sono stati evidenziati problemi applicativi connessi, sostanzialmente, alla difficoltà di tradurre in formula algebrica la previsione descrittiva dei passaggi matematici ivi previsti. In proposito, la questione che ha suscitato maggiori perplessità è stata l’interpretazione dal passaggio previsto all’art. 97, comma 2, lett. d), che specifica che “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)” nella parte in cui non è specificato se il decremento debba, o meno, essere percentuale. Sul punto, l’Autorità ha specificato che il decremento in questione non deve intendersi come percentuale, chiarendo che la corretta trasposizione in termini matematici del passaggio indicato alla lettera d) dell’art. 97, comma 2, è la seguente:

PS – (SM*P/100)

dove:

PS è la soglia di cui alla lett. c), calcolata come somma di media aritmetica e scarto medio;
SM è lo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b);
P è il prodotto [di cui alla lettera d)] delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi [di cui alla lett. a)].

Requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture

  • la Delibera 14 marzo 2019, n.269– i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del Codice, avendo carattere personale ed esprimendo uno status dell’operatore economico, non essendo attinenti all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone né all’obiettiva qualità dell’adempimento delle prestazioni, non possono essere oggetto di avvalimento; inoltre, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, l’Autorità ha espresso in generale l’orientamento secondo cui i requisiti devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata;
  • la  Delibera 23 luglio 2019, n. 709 – Nell’ipotesi in cui la scelta compiuta dalla stazione appaltante sia stata nel senso di richiedere l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività similari a quelle in affidamento e ove la stessa riguardi la globalità dell’attività contrattuale che sia inclusiva sia di lavori che di servizi, senza essere limitata ad una specifica categoria o sottocategoria di prestazioni, anche sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, l’Autorità ha espresso l’orientamento secondo cui il requisito deve essere verificato valutando la descrizione globale dell’oggetto sociale contenuta nella visura camerale acquisita in atti dalla stazione appaltante, in relazione all’oggetto complessivo dell’affidamento e in maniera coordinata con gli altri requisiti speciali di partecipazione eventualmente previsti dalla lex specialis di gara;
  • la  Delibera 5 aprile 2018, n. 345 – In linea con la giurisprudenza, l’Autorità ha considerato che, ove i codici ATECO non corrispondano pienamente all’oggetto contrattuale, la clausola del disciplinare di gara relativa all’iscrizione camerale debba essere interpretata e applicata secondo proporzionalità e ragionevolezza senza un ingiustificato irrigidimento, soprattutto per l’ipotesi in cui l’obbligo di possedere l’iscrizione per determinati codici ATECO non risulti tra i requisiti previsti nella lex specialis di gara;
  • la Delibera 1 marzo 2018, n.194 – la necessaria corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, dovendosi svolgere le necessarie valutazioni alla stregua di un criterio di rispondenza dell’idoneità professionale richiesta rispetto all’oggetto contrattuale, da considerarsi globalmente e nella complessità delle prestazioni contrattuali;
  • la Delibera 5 giugno 2019, n. 501 – le amministrazioni possono richiedere il possesso di un fatturato (sia globale che specifico) minimo “annuo” (laddove il previgente codice si riferiva al fatturato complessivo del triennio considerato e non a quello annuale). Il nuovo Codice introduce due limiti espressi alla discrezionalità della stazione appaltante: il primo è di carattere quantitativo e comporta che il fatturato richiesto non può superare il doppio del valore stimato dell’appalto; il secondo limite, invece, è di carattere sistematico e comporta la necessità di motivare in modo adeguato la scelta di prevedere criteri di selezione connessi al fatturato aziendale, nonché di motivare in modo ancora più rigoroso la previsione di una soglia di fatturato superiore al limite quantitativo di cui si è detto.

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