Dibattito pubblico sulle grandi opere, il regolamento del Governo

Infatti all’art. 22 (Dibattito pubblico) si legge che per grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e previo parere dell’Anac, è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico.Il decreto, che entrerà in vigore il 24 agosto 2018, prevede inoltre le modalità di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico, ai cui fini si prevede l’istituzione di una apposita Commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Commissione nazionale per il dibattito pubblico”Si tratta quindi dell’ennesimo tassello nell’attuazione del Codice Appalti del 2016, il quale prevedeva la consultazione pubblica delle possibili istanze e osservazioni delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di opere infrastrutturali strategiche.Il nuovo decreto prevede su quali opere debba essere effettuato il dibattito, le sue modalità, la durata massima, e i compiti di monitoraggio dell’apposita commissione.Il decreto si applica ad opere che richiedono investimenti molto rilevanti, di diverse centinaia di milioni di euro, tanto che il Consiglio di Stato (parere n. 359 del 12 febbraio 2018) dubitava dell’effettiva utilità di una disposizione di applicazione così limitata.Le opere da sottoporre a dibattito sono le seguenti

Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.

Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

Tronchi ferroviarie per il traffico a grande distanza

Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

Aeroporti

Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivi superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti

Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente
connesse.

Opere che comportano una superficie interessata dall’intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti

Interventi per la difesa del mare e delle coste

Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai  50 milioni di euro del complesso dei
contratti previsti

Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi

Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti

Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione

Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti

Elettrodotti aerei

Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.

Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole

Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi

Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m3/s.

Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.

Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti

Impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche

Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

Le condizioni per l’applicazione del regolamento sul dibattito pubblico

Sono soggette a dibattito pubblico, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del codice, le opere rientranti nelle
tipologie di cui all’Allegato 1, elencate sopra.

Il dibattito pubblico in caso di particolari esigenze di salvaguardia

I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell’Allegato 1 sono ridotti del cinquanta
per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:
a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ai sensi della
Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;
b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell’UNESCO;
c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.

Il dibattito pubblico “su richiesta”

Per le opere di cui all’Allegato 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima,
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indice il dibattito pubblico su richiesta:
a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell’opera;
b) di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia
territorialmente interessati dall’intervento;
c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall’intervento, se
complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;
d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l’intervento;
e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e
per il territorio di comuni di montagna.
4. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando
ne rileva l’opportunità.

Non si effettua il dibattito pubblico:

a) per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice e per quelle di difesa
nazionale di cui all’articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n.
347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea.

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