Soccorso istruttorio e carenze dell’offerta tecnica

Nella procedura di cui trattasi, il Capitolato prevedeva che Il concorrente doveva inviare, oltre ad una Offerta Tecnica in senso stretto, una dichiarazione di impegno all’utilizzo di prodotti riconducibili e conformi alle categorie ed alle specifiche tecniche di cui al D.M. 24 maggio 2012 recante criteri minimi ambientali per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene.Tale dichiarazione veniva omessa, con conseguente esclusione. Infatti la dichiarazione è considerata parte dell’offerta tecnica e la mancanza di alcuno degli elementi previsti è espressamente sanzionata con l’esclusione.Pertanto, se la norma dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 esclude dal soccorso istruttorio la carenza di elementi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, si potrebbe ritenere non applicabile la procedura di soccorso istruttorio a una dichiarazione considerata parte integrante dell’offerta tecnica.Osserva, tuttavia, il Collegio che la ratio dell’esclusione è chiaramente quella di non consentire alcuna modificazione dell’offerta dopo che sia decorso il termine per la presentazione di essa.Secondo il Tar Catania, tuttavia, nel caso di specie, un’esigenza del genere non ricorre, atteso che l’elemento omesso non attiene alle caratteristiche tecniche della prestazione, quali definite dal concorrente. L’elemento in questione si riduce all’impegno ad utilizzare prodotti con le caratteristiche indicate dalla Stazione appaltante, conformi alle previsioni del richiamato decreto ministeriale. Tale impegno, se pure attinente alle caratteristiche tecniche dei prodotti, non incide sul contenuto dell’offerta tecnica predisposta dal concorrente, che certamente non esclude di per sé l’utilizzo di prodotti CAM.Da questo punto di vista, l’acquisizione della dichiarazione in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione non determina un mutamento dell’offerta tecnica, che rimane del tutto inalterata.Si potrebbe dire pertanto che la dichiarazione in questione può attribuirsi un valore equiparabile a dichiarazioni concernenti requisiti tecnici o economici, suscettibili di soccorso istruttorio.In ragione di quanto sopra, il Tar Catania ha ritenuto che, anche in considerazione di un principio di favor partecipationis, l’espletamento della procedura di soccorso istruttorio al fine di acquisire la dichiarazione di cui si tratta dovesse essere ammesso, non risultando presenti preminenti ragioni ostative attinenti al rispetto della par condicio.

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