La determinazione della base d’asta a ribasso

È noto che, tra gli elementi preliminari e fondamentali, il capitolato posto a base di gara dovrà sempre indicare con chiarezza l’ entità dell’ importo massimo da sottoporre a ribasso, da quantificare al netto dell’ Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

È importante, a tale proposito, evidenziare che l’ Amministrazione aggiudicatrice dovrà sempre dar conto delle specifiche modalità utilizzate per la definizione della base d’ asta soggetta a ribasso: occorrerà quindi specificare se tale importo sia stato determinato, ad esempio, alla luce delle indicazioni fornite dall’ Autorità nazionale anticorruzione all’ interno delle Linee guida n. 4, ovverosia con riferimento specifico a: – listini di mercato; a tale proposito, si può ricordare che le regole del sistema di e-procurement che disciplinano gli acquisti all’ interno del portale di Consip dispone che il catalogo dei prodotti acquisibili all’ interno del Mepa contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto ed ha l’ efficacia di un’ offerta al pubblico rivolta alle Amministrazioni che vi acquistano beni e servizi, ai sensi dell’ articolo 1336 del codice civile; da ciò consegue che i prezzi indicati dai fornitori nei cataloghi del Mepa ben potranno essere utilizzati quale strumento per la definizione dei prezzi da porre a base di gara; – analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni, la cui conoscibilità è oggi facilitata dagli obblighi di pubblicazione di tutti i contratti d’ appalto all’ interno del sito internet di ciascun ente nella sezione denominata ‘Amministrazione trasparente’, ai sensi dell’ articolo 37 del Dlgs n. 33/2013; – offerte acquisite in passato per precedenti contratti, identici o analoghi, stipulati dalla stessa Amministrazione; – acquisizione e confronto di specifici preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. È importante poi ricordare che il capitolato dovrà sempre specificare chiaramente se il contratto debba essere eseguito: – a corpo, e ciò accade quando il prezzo offerto dall’ aggiudicatario rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti; – a misura, ovverosia quando il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni contrattuali eseguite dall’ appaltatore, con precisazione che, per le prestazioni a misura, il contratto dovrà fissare i prezzi invariabili per la specifica unità di misura prevista anch’ essa nella documentazione di gara. È possibile che l’ Amministrazione aggiudicatrice si riservi la facoltà, nei limiti di cui all’ articolo 63, comma 5 del Codice, di affidare all’ aggiudicatario, entro il periodo massimo di tre anni successivi alla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli acquisiti in forza del capitolato d’ oneri, per una durata specifica (in ogni caso non superiore alla durata del contratto originario), e, di conseguenza, per un importo massimo stimato complessivamente non superiore all’ importo posto a base di gara. È importante tuttavia sottolineare che l’ importo del nuovo contratto dovrà essere pari alla base d’ asta, al netto del ribasso offerto dall’ aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, oltre che, come di consueto, anche al netto di Iva e/o di altre imposte, contributi di legge e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. All’ interno del Bando tipo n. 1 (Disciplinare di gara per l’ affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’ offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo), Anac ha inoltre previsto la possibilità che la stazione appaltante si riservi, in sede di indizione della gara, la facoltà generale di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata specifica (comunque non superiore a quella del contratto iniziale) e per un importo determinato. Come tutte le opzioni di estensione previste nella documentazione di gara, anche quest’ ultima facoltà generale di rinnovo dovrà essere in ogni caso considerata rilevante ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’ articolo 35, comma 4 del Codice. In tale contesto, appare opportuno che il capitolato evidenzi con chiarezza, ancorché in termini schematici, l’ entità del quadro economico posto a base di gara, specificando gli importi soggetti a ribasso con distinzione rispetto agli importi che (come ad esempio accade per gli oneri per la sicurezza) non possono essere sottoposti ad alcuno sconto, e con precisazione che i costi per la manodopera sono una parte dell’ importo soggetto a possibile ribasso: Quadro economico (in euro, al netto dell’ Iva) – Importo soggetto a ribasso: – Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: – Importo relativo possibili interventi aggiuntivi: – Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (con specifico riferimento agli interventi aggiuntivi): – Rinnovo ex articolo 63, comma 5 del Codice: – Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (con specifico riferimento al rinnovo ex articolo 63, comma 5 del Codice): Totale: È sempre opportuno specificare, nella lex specialis, che, ai sensi dell’ articolo 106, comma 12 del Codice, l’ Amministrazione aggiudicatrice potrà esercitare, nel corso dell’ esecuzione contrattuale, la facoltà di aumentare o di diminuire di un quinto l’ importo complessivo delle prestazioni oggetto del capitolato nel periodo di validità del contratto, ferme restando le restanti condizioni. Per gli appalti sottosoglia, il costo complessivo degli importi che verranno erogati all’ aggiudicatario del contratto – tenuto conto anche delle eventuali opzioni di rinnovo – dovranno essere inferiori, in ogni caso, all’ importo corrispondente alla soglia di rilievo europeo vigente al tempo dell’ indizione della procedura di gara (attualmente pari ad euro 221.000 al netto dell’ Iva, così come previsto, per le Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali quali solo le Regioni e gli Enti locali, dal vigente Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017). Occorrerà infine dare sempre conto della copertura finanziaria dell’ intervento, anche con riferimento alla necessaria prenotazione dell’ impegno di spesa, indispensabile ai sensi del Dlgs n. 118/2011, e ciò a prescindere dall’ importo – anche modesto – posto a base di gara. La recente giurisprudenza amministrativa in tema di criterio di calcolo della base d’ asta Il Tar Campania, Napoli, n. 5887 del 13 dicembre 2017 ha rilevato che la determinazione del prezzo posto a base di gara non può mai prescindere da una verifica della reale congruità di tale prezzo in relazione alle prestazioni e ai costi per l’ esecuzione del servizio, ivi comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica, pena «intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’ azione della pubblica amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese» (in senso conforme si veda Tar Sicilia, Palermo, n. 2360 del 18 marzo 2011). La determinazione dell’ entità del prezzo a base d’ asta non implica quindi una mera scelta di convenienza e opportunità – che si limiti alla semplice constattazione delle risorse disponibili a bilancio – ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche (andamento del mercato nel settore di riferimento, tecnologie che le ditte devono adoperare nell’ espletamento dei servizi oggetto dell’ appalto, numero di dipendenti che devono essere impiegati, rapporto qualità-prezzo per ogni servizio), ovverosia una valutazione sulla quale è possibile l’ esercizio del sindacato da parte del Giudice amministrativo (in senso conforme si veda Tar Sardegna, Cagliari, n. 992 del 18 ottobre 2011).

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