Nel calcolo del valore rientrano tutti i lotti anche se non affidati contemporaneamente

Il calcolo di valore per un appalto di servizi, forniture o lavori deve prendere in considerazione tutti i lotti dello stesso, anche se non affidati contestualmente.

Tra le varie modifiche introdotte dalla legge 55/2019 nel codice dei contratti pubblici, assumono particolare rilievo quelle apportate nei commi 9 e 10 dell’ articolo 35, con l’ abrogazione dell’ avverbio «contemporaneamente». La modifica di legge L’ intervento di modifica era stato sollecitato dalla Commissione Ue nella lettera di apertura della procedura di infrazione n. 2018/2273, per la non conformità con le direttive del 2014, chiarendo che aggiungendo l’ avverbio «contemporaneamente» nelle due disposizioni del codice (per il resto identiche a quelle della direttiva 24/2014) la normativa italiana aveva ristretto l’ applicabilità dell’ obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti. La legge 55/2019 ha eliminato l’ avverbio da entrambe i commi, determinando una conseguenza immediata: nel calcolo del valore di un appalto devono rientrare tutti i lotti potenziali dello stesso, non necessariamente quelli affidati contemporaneamente. Pertanto ogni stazione appaltante in sede di programmazione deve attentamente analizzare i fabbisogni complessivi per beni e servizi, nonché la riconduzione alla complessità progettuale per i lavori, per evitare che dal calcolo vengano sottratte parti di attività dell’ appalto. Il nuovo testo dei commi 9 e 10 dell’ articolo 35, infatti, stabilisce ora che quando un’ opera prevista o una prestazione di servizi o un progetto volto a ottenere forniture omogenee possono dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di questi lotti. Inoltre quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie Ue, le disposizioni del codice si applicano all’ aggiudicazione di ciascun lotto. Che cosa deve fare l’ amministrazione In termini esemplificativi, qualora un’ amministrazione debba acquisire dei servizi manutentivi per gli immobili in sua gestione, deve anzitutto analizzare tutti i bisogni delle proprie articolazioni organizzative, anche riferiti a differenti funzionalizzazioni del servizio, riferiti a quella attività in un arco temporale determinato (ad esempio, il biennio della programmazione). Rispetto al fabbisogno complessivo, l’ amministrazione deve, in sede di progettazione dell’ appalto, verificare se lo stesso sia concretizzabile mediante un appalto suddivisibile in lotti (es. in lotti funzionali, connessi alla suddivisione per aree territoriali o per specificazioni funzionali dei servizi in relazione alle peculiarità degli immobili) o mediante un lotto unico. In caso di suddivisione in più lotti, questi possono essere affidati anche in momenti separati, ma in base alle norme procedurali del codice relative al valore complessivo determinato. Pertanto, se l’ amministrazione vuol affidare in tre momenti diversi tre lotti di servizi di pulizie, ciascuno di valore inferiore alla soglia Ue, ma per soddisfare un fabbisogno che nel progetto complessivo determina un valore superiore alla soglia Ue, deve seguire le regole per gli affidamenti soprasoglia per tutte e tre le procedure. La novità introdotta nei commi 9 e 10 dell’ articolo 35 rileva anche in relazione all’ applicazione del comma 11, poiché il calcolo del valore complessivo determinato dalla sommatoria dei lotti costituisce il riferimento per l’ applicazione combinata dei due parametri stabiliti dalla disposizione. Quindi, qualora l’ amministrazione necessiti di servizi manutentivi per un fabbisogno totale di 500.000 euro e uno dei lotti funzionali sia di valore inferiore a 80.000 euro e anche al 20% del valore complessivo dei lotti (nel caso paro a 100.000 euro), può utilizzare una procedura derogatoria per l’ affidamento separato di questo stesso lotto.

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